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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12299 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2015. .

Fallimento - Ufficio di curatore - Interesse super individuale - Natura ordinatoria e non decisoria del decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione


Anche dopo l'entrata in vigore della riforma della legge fallimentare è possibile affermare che la nomina a curatore del fallimento ed il mantenimento dell'incarico rispondono all'esigenza, super individuale e non riconducibile al mero rapporto con i creditori, del corretto svolgimento e del buon esito della procedura, non essendo configurabile una posizione giuridicamente rilevante del curatore alla quale corrisponde la natura meramente ordinatoria e non decisoria tanto del decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca dall'ufficio, quanto del provvedimento, di conferma o di riforma del decreto emesso dalla corte di appello in sede di reclamo. Deve, pertanto, essere escluso che contro detto provvedimento possa proposto ricorso straordinario per cassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)