ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12267 - pubb. 18/03/2015.

Fallimento dell'appaltatore: applicazione della disciplina dello scioglimento con effetto ex nunc e diritto dell'appaltatore al corrispettivo maturato per le opere eseguite


Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2015, n. 4616. Est. De Chiara.

Appalto - Fallimento dell'appaltatore - Eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. - Esclusione - Efficacia ex nunc dello scioglimento - Diritto del fallimento dell'appaltatore al corrispettivo maturato per le opere eseguite


Volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa, non può più essere invocata l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., la quale presuppone l'esistenza di un contratto ancora in vigore. Qualora, pertanto, si sia verificato lo scioglimento dell'appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'articolo 81 L.F., lo scioglimento ha efficacia ex nunc, dovranno essere fatti salvi gli effetti contrattuali già prodottisi ed all'appaltatore - e per esso al curatore fallimentare - spetterà il corrispettivo maturato per le opere eseguite, salvo ovviamente di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al ritardo o al non corretto adempimento dell'appaltatore stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale