Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12266 - pubb. 18/03/2015

Fondo patrimoniale: in presenza di figli, deve intervenire il giudice per lo scioglimento

Cassazione civile, sez. I, 08 Agosto 2014, n. 17811. Est. Piccininni.


Fondo patrimoniale – Scioglimento – Presenza di figli – Intervento del giudice – Necessità



1) E’ ammissibile lo scioglimento del fondo patrimoniale anche sulla base del solo consenso dei coniugi, ma ciò solo in mancanza di figli.
2) In presenza di figli, non è ammesso lo scioglimento consensuale. L’istituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori). Il citato vincolo, dunque, diventa di “interesse” anche dei componenti “deboli” della famiglia, che sono i figli. Conseguentemente, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo.
3) Deve essere riconosciuta l’astratta configurabilità di uno specifico interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni. Non incide infine sulla detta conclusione né la natura gratuita del conferimento né la facoltà, espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore, di derogare convenzionalmente alla previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo, disposta in via generale (art. 169 c.c., comma 1).
4) La disciplina ritenuta applicabile in presenza di figli minori è estensibile al caso di nascituri. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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