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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12258 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 12 Febbraio 2008. .

Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Formazione dello stato passivo - Domande di ammissione al passivo, rivendicazione, restituzione e separazione - Termini


Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'inosservanza dei termini previsti dagli artt. 207 e 208 della legge fall. Non comporta l'improponibilità delle domande di ammissione al passivo e di rivendicazione, restituzione e separazione di beni mobili, verificandosi la relativa preclusione esclusivamente a seguito del deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori, il quale determina il passaggio dalla fase preliminare di accertamento del passivo, che si svolge davanti al commissario liquidatore ed ha natura amministrativa, alla seconda fase eventuale, avente carattere giurisdizionale, nel cui ambito trovano collocazione le opposizioni e le impugnazioni, nonché le insinuazioni tardive. (massima ufficiale)