Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12201 - pubb. 05/03/2015

Danno da cosa in custodia, manutenzione di strada comunale e affidamento in appalto a terzi

Tribunale Torre Annunziata, 29 Gennaio 2015. Est. Luisa Zicari.


Danno da cosa in custodia – Manutenzione di strada comunale – Affidamento in appalto a terzi – Esclusione della responsabilità del Comune – Condizioni – Totale trasferimento a terzi del potere di fatto sulla cosa – Insussistenza – Natura contratto di appalto – Responsabilità esclusiva appaltatore – Insussistenza – Conseguenze

Danno da cosa in custodia – Onere della prova – Ripartizione – Rapporto eziologico tra cosa ed evento – Condotta del danneggiato – Rilevanza – Rapporti con l'art. 2043 c.c. – Conseguenze



La responsabilità del comune per i danni derivati a terzi dalla cattiva e/o omessa manutenzione della pubblica via non è esclusa dall'affidamento mediante appalto della relativa manutenzione, in quanto il predetto contratto possiede natura meramente strumentale al fine di consentire all'ente pubblico di adempiere al proprio dovere istituzionale, posto a suo carico dall'art. 14 del codice della strada, di provvedere alla manutenzione della strada medesima. A tanto consegue che la responsabilità dell'ente medesimo potrebbe escludersi solo ove all'appaltatore sia stato affidato il totale controllo sulla cosa medesima, poiché esclusivamente nella predetta ipotesi tale ultimo soggetto potrà ritenersi esclusivo responsabile, nei confronti dei terzi, per i danni provocati dall'esecuzione dei lavori pattuiti. Tale eventualità, tuttavia, è da escludersi ove l'appaltante sia un ente pubblico come un Comune, in quanto proprio ai sensi della richiamata norma del codice della strada, la natura pubblicistica del richiamato dovere gli preclude la possibilità di esonerarsi del tutto dal suo assolvimento, per cui l'ente, anche in presenza di appalto, rimane comunque obbligato a svolgere attività di sorveglianza e controllo sulla pubblica via, il cui inadempimento è fonte, in ogni caso, di responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c.. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

L'onere della prova che grava su colui che agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c. pone a carico di questi la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra il bene oggetto di custodia ed il fatto da cui assuma essergli derivato un danno, e tanto per escludere l'applicabilità, a suo carico, del principio di autoresponsabilità come emergente dal primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente rigetto della stessa in caso non riesca a fornire detta prova, anche sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c., che pone a carico del danneggiato un onere probatorio ancora più esteso, richiedendogli di provare la non visibilità nonché l'imprevedibilità dell'insidia. Nel caso in cui, invece, il danneggiato abbia fornito tale prova, il custode dovrà, a sua volta, per evitare di soggiacere alla presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2051 c.c., fornire la prova positiva della derivazione eziologica dell'evento da una causa esterna ed non imputabile alla sua condotta, in possesso dei caratteri del fortuito, e quindi eccezionale ed imprevedibile. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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