Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12200 - pubb. 05/03/2015

Il comodato non è opponibile al fallimento e il curatore può esercitare il diritto di recesso

Tribunale Taranto, 23 Gennaio 2015. Est. Casarano.


Fallimento - Comodato - Opponibilità - Esclusione



Il contratto di comodato non è opponibile al fallimento, non essendo applicabile in via analogica la regola dell'opponibilità prevista per la locazione dall'articolo 1599 c.c.; in ogni caso, la dichiarazione di fallimento consente al curatore l'esercizio del recesso per urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell'articolo 1809 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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