Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12182 - pubb. 13/01/2014

Risoluzione del concordato preventivo sulla base della prevedibile insufficienza delle somme ricavabili dalla liquidazione

Cassazione civile, sez. I, 20 Giugno 2011, n. 13446. Est. Scaldaferri.


Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Concordato preventivo con cessione dei beni - Somme ricavabili dalla liquidazione - Prevedibile insufficienza - Conseguenze - Risoluzione - Configurabilità - Condizioni - Colpa del debitore - Irrilevanza - Fattispecie relativa a cessione dei beni senza liberazione immediata del debitore



Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto a norma dell'art. 186 legge fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati; la ragione della predetta risoluzione, inoltre, può anche consistere, come nella specie, nell'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, senza che alcun rilievo assuma l'eventuale colpa del debitore che, in caso di consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ.. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Richiesta di risoluzione durante la liquidazione


 


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