Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12150 - pubb. 26/02/2015

Intermediazione finanziaria, doveri informativi e adeguatezza dell'operazione

Appello Trieste, 18 Dicembre 2014. Est. Marina Caparelli.


Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Brothers – Obblighi informativi dell'intermediario – Art. 21 TUF – Fase prenegoziale e fase esecutiva

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Brothers – Inadeguatezza investimento – Inadempimento contrattuale – Risarcimento del danno – Nesso causale in re ipsa – Quantum del danno

Art. 29 Reg. Consob 11522/98 – Disposizione di ordine pubblico – Operazione non adeguata – Obbligo contrattuale di informare per iscritto – Mancanza – Obbligo di astensione – Cliente retail – Dichiarazione di propensione al rischio alta – Valenza abitudini di investimento



L'intermediario ex art. 21 del d.lgs. 58/98 deve comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura del cliente sia nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria che in quella di esecuzione dello stesso. Deve acquisire preliminarmente le informazioni necessarie sulla situazione finanziaria del cliente per poter poi adeguare ad essa la sua operatività. Dopo la stipulazione del contratto quadro i doveri d'informazione dell'intermediario sono finalizzati alla corretta esecuzione del contratto ed hanno un contenuto sia positivo – comunicare per iscritto situazioni di conflitto di interesse ed inadeguatezza, tenendosi informato sulla situazione del cliente – che negativi – non consigliare o non effettuare operazioni inadeguate alla situazione finanziaria del cliente. (Barbara Puschiasis) (riproduzione riservata)

La violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi di cui all'art. 21 d.lgs. 58/98 comporta un illecito contrattuale con conseguente condanna al risarcimento del danno. In caso di conflitto di interesse e operazioni inadeguate il nesso di causalità tra il comportamento dell'intermediario ed il danno subito è in re ipsa poiché il legislatore ha stabilito che può essere data attuazione all'ordine di investimento solo in pendenza di determinate condizioni non ricorrendo le quali lo stesso ha l'obbligo di astenersi. Il danno subito dal cliente è costituito dalla somma impegnata per l'investimento rivalutata alla data della sentenza oltre agli interessi legali dal dì della domanda al saldo. (Barbara Puschiasis) (riproduzione riservata)

L'art. 29 regolamento Consob 11522/98 è norma imperativa e di ordine pubblico e pertanto l'intermediario può eseguire un'operazione non adeguata solo in caso di acquisizione di precisa disposizione scritta in cui si fa riferimento alle avvertenze ricevute. L'investimento di quasi il 25% del patrimonio in obbligazioni Lehman undici giorni prima del default non può considerarsi adeguato al profilo finanziario di una cliente retail che in passato aveva investito in strumenti finanziari rischiosi accettando una perdita alta, diversificando i suoi investimenti, parcellizzando così il rischio. (Barbara Puschiasis) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Barbara Puschiasis


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