Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1215 - pubb. 09/05/2008

Quote latte e prelievo dell'acquirente

Tribunale Mantova, 06 Maggio 2008. Est. Aliprandi.


Quote latte – Prelievo nei confronti dei produttori non associati – Contrasto con la normativa CE – Sussistenza – Disapplicazione – Obbligo dell’acquirente di farsi rilasciare idonea garanzia – Illegittimità.



L’art. 5, comma 3, della legge 468/92, nella parte in cui prevede che l’acquirente debba trattenere il prelievo nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi imponendo una sanzione amministrativa, contrasta con l’art. 2 comma 2 del Regolamento CE n. 3950/2002, nell’interpretazione vincolante data dalla Corte di Giustizia in data 29.04.1999 nella causa 288/97. Tale disposizione va pertanto disapplicata e poiché la norma comunitaria offre all’acquirente la facoltà di ricevere l’importo del prelievo supplementare con ogni mezzo appropriato senza tuttavia imporre un obbligo, la norma interna non poteva neppure imporre al debitore del prelievo, in alternativa alla trattenuta, l’obbligo di farsi rilasciare dal produttore idonee garanzie per assolvere a tale adempimento. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 23.05.2007, P. S. in proprio, già legale rappresentante di E. società cooperativa a responsabilità limitata, ed E. s.c.r.l. in persona del legale rappresentante Castellini Renato convenivano in giudizio la Regione Lombardia per sentir accolte le conclusioni sopra riportate a seguito di sentenza emessa dalla Suprema Corte a sezioni unite in data 22.03.2007 n. 6910/07 con la quale era stata cassata la sentenza emessa da questo ufficio in data 3.11.2003 n. 1130.

Esponevano gli attori:

- che, con atto depositato in data 12.05.2003, i deducenti avevano proposto ricorso ex art. 22 L. 689/1981 per ottenere l’annullamento o la revoca del decreto n. 4500 del 18.03.2003 emesso dal direttore generale dell’Agricoltura in forza del quale era stata loro irrogata la sanzione amministrativa di € 45.000 per violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne di latte eccedenti i quantitativi loro assegnati;

- che il ricorso era articolato su vari motivi, tra i quali (i) l’estinzione dell’obbligazione ex art. 14 della L. 689/81 per omessa notifica dell’accertamento dell’infrazione, (ii) la violazione di un precedente ordine dato dal giudice ex art. 700 c.p.c. in forza del quale era stato impartito l’ordine alla cooperativa di restituire tutte le somme trattenute sul prezzo del latte ai conferenti con riferimento alle annate comprese dal 1995/1996 al  2000/2001, (iii) l’illegittimità della sanzione in quanto gli atti presupposti erano stati sospesi dal Tribunale Amministrativo del Lazio; (iv) la contrarietà alle norme comunitarie nel senso che l’art. 2 n. 2 del Regolamento n. 3950/92 non imponeva alcun obbligo di trattenuta per l’acquirente; (v) la nullità del verbale di accertamento per indeterminatezza della contestazione e per difetto di motivazione;

- che il Tribunale di Mantova aveva rigettato l’opposizione con sentenza n. 1130/03;

- che la Suprema Corte investita dell’impugnazione, a sezioni unite con pronuncia n. 6910/07 aveva accolto il quarto motivo assumendo che l’art. 2 n. 2 del Regolamento n. 3950/92 dovesse essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte, non vi era alcun obbligo in tal senso, sicché gli artt. 5 e 11 della L. 468/92 ove traducevano detta facoltà in un obbligo, sanzionandone l’inosservanza con una pena pecuniaria, non erano compatibili con la norma comunitaria nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia;

- che pertanto alla luce del dictum della Corte Regolatrice ricorrevano i presupposti per disapplicare la normativa interna nel suo complesso, da cui l’illegittimità della sanzione pecuniaria.

Si costituiva la Regione Lombardia, la quale premesso che la stessa Corte di Cassazione sino alla sentenza del 12.12.2006 n. 26434 aveva espresso un consolidato orientamento contrario a sostegno della compatibilità della disciplina comunitaria alle norme interne - indirizzo giurisprudenziale al quale il Tribunale di Mantova si era adeguato -  esponeva:

- che nel verbale di accertamento e nel decreto sanzionatorio agli ingiunti non era stato contestata solo la violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta, ma anche quella dell’obbligo di acquisire idonee garanzie previste dal D.M. 25.10.1995 e dalla L. 79/2000, questione peraltro mai esaminata dalla Corte di Giustizia nella sua pronuncia del 29.04.1999 da cui la necessità di investire detta Corte del problema interpretativo;

- che nel successivo Regolamento CE n. 1788/2003 era stata data la possibilità per il singolo stato membro di operare direttamente la trattenuta su una parte del prezzo del latte ad ogni consegna eccedente il quantitativo di riferimento, implicitamente riconoscendo in tal modo la legittimità del meccanismo della trattenuta obbligatoria;

- che per gli altri motivi non esaminati dalla Suprema Corte la sentenza del Tribunale di Mantova era ineccepibile;

- che gli attori, pur avendo chiesto la sospensione del provvedimento impugnato, avevano già pagato l’importo di € 50.000 con assegno del 26.08.2005;

- che, infine, in tema di regolamentazione delle spese occorreva tener conto dell’inaspettato revirement della Corte.

Il giudice, in assenza di istanze istruttorie, rinviava all’odierna udienza per discussione all’esito della quale dava lettura del dispositivo e  delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

        L’opposizione va accolta.

In fatto, emerge dai documenti di lite che la Regione Lombardia, con decreto n. 4500 del 18.03.2003, irrogava a P. S., nella qualità di legale rappresentante della cooperativa E., nonché alla stessa cooperativa nella veste di responsabile solidale, la sanzione di € 45.000 per la violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne di latte in eccesso sulle quote loro assegnate come previsto dall’art. 5 della L. 468/92 e dalla L. 79/2000.

La sanzione era preceduta dalla notifica del processo verbale di contestazione del 17.10.2002 ed avverso detto decreto gli ingiunti proponevano ricorso ex art. 22 L. 689/1981 affidato a cinque motivi, sopra già enunciati, tra cui appunto la contrarietà della normativa interna applicata dall’amministrazione ingiungente rispetto al Regolamento Comunitario 28.12.1992 n. 3950, vigente ratione temporis.  In particolare, per quanto interessa in questa sede, i ricorrenti eccepivano che la Corte di Giustizia nella sentenza del 29.04.1999 aveva affermato il principio secondo cui l’art. 2 n. 2 del citato Regolamento dovesse essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere sul prezzo del latte pagato al produttore l’importo dovuto a quest’ultimo a titolo di prelievo supplementare, tale disposizione non era fonte di un obbligo giuridicamente sanzionabile.

In ordine a tale motivo il giudice adito, con la sentenza n. 1130/2003, asseriva che la Cassazione, in più occasioni e con motivazione condivisibile recepita in toto, aveva sostenuto che l’imposizione dei prelievi di cui all’art. 5 della L. 468/92 non fosse in contrasto con il Regolamento n. 3950/92.

Di contro, le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6190/2007, cassando con rinvio la pronuncia mantovana, mutavano orientamento così argomentando: “La Corte di giustizia, … , ha affermato che l’art. 2, n. 2 del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero caseari, tuttavia tale disposizione, prevedendo una facoltà, non impone alcun obbligo agli acquirenti.

Gli artt. 5 ed 11 della legge n. 468 del 1992, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l’applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia, e vanno pertanto disapplicati.
Il principio, con il quale si dissente dall'orientamento espresso da Cass. n. 1236 del 30 gennaio 2002 (richiamato dalla sentenza impugnata e sostanzialmente condiviso da Cass. n. 170106 del 27 luglio 2006), discende dall’inequivoca contrapposizione, letterale, logica e funzionale, delle nozioni di facoltà di trattenuta sul prezzo dell’acquisto del latte e di obbligo della trattenuta stessa.

Con la facoltà, si accorda all’acquirente, ove lo ritenga opportuno nel complessivo assetto dei rapporti contrattuali con il produttore, la possibilità di avvalersi di uno strumento di protezione dei propri interessi, in relazione al dovere di versare il prelievo supplementare che risulti dovuto dal produttore medesimo; con l'obbligo, si interviene autoritativamente su quei rapporti, a tutela in via esclusiva o comunque preminente del creditore.
La chiara scelta della norma comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, non è superabile con il mero rilievo che l’obbligo della trattenuta vale ad assicurare e rendere certo il raggiungimento delle finalità perseguite dal regolamento n. 3950 del 1992
; l'eventuale opportunità di quell’obbligo, rispetto a dette finalità, non può in sé autorizzare una diversa lettura della norma medesima.

L’evidenziata incompatibilità non viene meno per il fatto che l'ordinamento interno consenta all'acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (D.M. 25 ottobre 1995, art. 1); l'introduzione di una modalità alternativa di adempimento non tocca la sussistenza dell'obbligazione, e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dalla norma comunitaria come libera opzione dell'acquirente stesso ….”.

        A tale principio di diritto il giudice del rinvio si deve obbligatoriamente uniformare. Infatti, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità ed è vincolante anche per la stessa Corte di Cassazione, eventualmente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, salvo che ricorrano ipotesi di ius superveniens o ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr. tra le tante Cass. 31.07.2006 n. 17442).

Partendo quindi dal dato che l’art. 5 comma 3 della L. 468/92 nella parte in cui prevede che l’acquirente debba trattenere il prelievo nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, pena la sanzione amministrativa da      £. 15.000.000 a £. 200.000.000 imposta dall’art. 11 capoverso della stessa legge, è contrario al successivo disposto dell’art. 2 comma 2 del Regolamento CE n. 3950/2002, nell’interpretazione vincolante data dalla Corte di Giustizia in data 29.04.1999 nella causa 288/97, ne discende che siffatta disposizione di legge va disapplicata. Pertanto la sanzione amministrativa di causa non poteva essere irrogata in quanto inerente ad un illecito previsto da una disposizione di legge insuscettibile di applicazione nell’ordinamento interno per violazione della normativa comunitaria di rango superiore.

Quanto all’ulteriore questione sollevata dalla Regione Lombardia di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia per valutare se le disposizioni comunitarie di cui all’art. 2 del citato regolamento non siano incompatibili a che gli stati membri possano prevedere forme alternative alla trattenuta per assicurare l’obiettivo comunitario del versamento totale del prelievo, nella sentenza a sezioni unite, la Corte Regolatrice ha escluso detta necessità, poiché il carattere facoltativo e non obbligatorio della trattenuta sarebbe elusa dall’introduzione di prescrizioni a carico dell’acquirente equipollenti alla trattenuta medesima.

Esaminando i punti 29 e seguenti della sentenza 29.04.1999, volti alla risposta del secondo quesito posto dal giudice nazionale italiano, la Corte di Giustizia ha affermato che l’art. 2 del Regolamento n. 3950 non può essere interpretato in maniera chiara ed univoca, pur precisando che tale disposizione offre all’acquirente la possibilità di ricevere l’importo del prelievo supplementare con ogni mezzo appropriato e che in ogni caso si tratta di una facoltà data al debitore di detto prelievo e non già di un obbligo.

Se questa era dunque l’interpretazione data al regolamento comunitario vigente all’epoca (e a nulla rileva che la normativa successiva sia divenuta più stringente) la norma interna non poteva neppure imporre al debitore del prelievo, in alternativa alla facoltatività della trattenuta, l’obbligo di farsi rilasciare dal produttore idonee garanzie, ad es. una fideiussione, per assolvere all’adempimento del versamento del prelievo.

Per giunta va osservato che l’art. 5 della L. 26.11.1992 n. 468 nella sua formulazione originaria prevedeva solo la trattenuta dell’acquirente al produttore - e come già detto tale trattenuta obbligatoria è stata giudicata non conforme alla normativa comunitaria vigente e dunque da disapplicare - mentre le modalità alternative sono state introdotte prima con il Decreto MInisteriale 25.10.1995, il quale ovviamente non poteva imporre sanzioni amministrative, pena la violazione della riserva di legge, e poi dall’art. 1 comma 5 del decreto legge 4.02.2000 convertito con modificazioni nella L. 7.04.2000 n. 79. In tale ultima disposizione era prevista la possibilità per gli acquirenti di avvalersi di idonea garanzia a condizione della sua immediata esigibilità, pena le sanzioni previste dall’art. 11 comma 2 della L. 468/1992.

A parere del decidente, anche siffatto meccanismo di obbligatorietà è contrario al carattere di facoltatività che ispirava l’art. 2 del Regolamento n. 3950 e dunque pure tale disposizione, sebbene posteriore alla pronuncia della Corte di Giustizia, merita di essere disapplicata, come peraltro già la Suprema Corte ha affermato nella sentenza n. 6190/2007.

        All’accoglimento del ricorso introduttivo discende che la parte ha il diritto di ottenere la restituzione di quanto versato per effetto della pronuncia cassata in quanto le domande di restituzione o di riduzione in pristino, e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione con rinvio, possono proporsi al giudice del rinvio competente con giudizio autonomo ma anche con lo stesso atto con cui la parte interessata riassume la causa innanzi al giudice (cfr. Cass. 29.01.2007 n. 1779).

Preso atto che i ricorrenti, in esecuzione della sentenza cassata, hanno versato in data 26.08.2005 due assegni circolari (doc. 4 di parte attrice) la regione Lombardia va condannata alla restituzione dell’importo ricevuto di € 55.700 divenuto privo di causa giustificatrice, maggiorato degli interessi legali dal 26.08.2005 al saldo.

        Tenuto conto che alcuni dei motivi di opposizione erano infondati e visto in particolar modo che il giudice di prime cure si era attenuto ad un consolidato orientamento di legittimità, mutato solo alla fine del 2006, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, comprese quelle della fase di legittimità.

P.  Q.  M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sull’opposizione proposta da P. S. e E. s.c.r.l. avverso il decreto n. 4500 emesso dal Direttore Generale dell’Agricoltura della  Regione Lombardia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il decreto impugnato;

- condanna la Regione Lombardia a restituire a P. S. ed alla cooperativa E. l’importo di € 55.700, oltre interessi legali dal 26.08.2005 al saldo, di cui agli assegni circolari n. 4007224326 e n.  4018596295 incassati in forza della sentenza n. 1130/2003 di questo ufficio, cassata dalla Corte di Cassazione;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti dell’intero processo, comprese quelle della fase di legittimità.

Così deciso in Mantova, lì 6.05.2008


Testo Integrale