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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12146 - pubb. 25/02/2015.

Trasferimento d'azienda e accordi per il mantenimento dell'occupazione: la deroga all'articolo 2112 c.c. richiede l'accordo con il singolo lavoratore


Tribunale di Padova, 27 Marzo 2014. Pres., est. Caterina Santinello.

Concordato preventivo - Deroga all'articolo 2112 c.c. - Limiti


La deroga all'articolo 2112 c.c. consentita dal comma 4 bis lett b-bis) dell'art. 47 della legge 428 del 2009 può avere ad oggetto esclusivamente le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario di lavoro eccetera), in quanto per incidere sui diritti assicurati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2112 c.c. è necessario l'accordo stipulato con il singolo lavoratore interessato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Silvio Schiavon


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Trasferimento di azienda e accordi sindacali