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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12140 - pubb. 25/02/2015.

Spetta il diritto di voto al creditore privilegiato soddisfatto con modalità diverse dal pagamento in denaro


Tribunale di Cuneo, 31 Luglio 2014. Pres., est. Roberta Bonaudi.

Concordato preventivo - Soddisfazione di creditori privilegiati - Soddisfazione mediante utilità diverse dal denaro - Diritto di voto - Collocamento in apposita classe

Concordato preventivo - Compenso dei professionisti nella predisposizione e presentazione del piano - Crediti prededucibili


Al creditore privilegiato al quale sia proposta una soddisfazione con utilità diverse dal denaro deve essere riconosciuto il diritto di voto con collocamento in apposita classe. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il compenso dei professionisti che assistono la società nella predisposizione e presentazione del piano concordatario rientra nella previsione generale di cui all'articolo 111, comma 2, L.F., il quale qualifica come prededucibili i crediti sorti "in occasione o in funzione" di una procedura concorsuale, nel cui ambito rientra il concordato preventivo, senza necessità di apposita dichiarazione del tribunale in sede di ammissione alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione Davide Cognolato – Anchorage Group AG


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Voto del creditore privilegiato soddisfatto con utilità diverse dal denaro