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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12125 - pubb. 23/02/2015.

Il concordato preventivo della società non comporta l'estinzione della garanzia ipotecaria prestata dal socio illimitatamente responsabile a favore dei creditori


Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2015, n. 3022. Est. Ragonesi.

Concordato preventivo - Esclusione dei rapporti contrattuali stipulati dai creditori con i terzi - Esclusione delle garanzie anche a carattere reale

Concordato preventivo - Effetto esdebitatorio - Estinzione dell'obbligazione principale - Estinzione delle garanzie personali anche a carattere reale - Estinzione della garanzia prestata dal terzo datore di ipoteca

Società - Socio illimitatamente responsabile - Posizione di terzo rispetto alla società - Esclusione - Concordato preventivo - Estinzione della garanzia reale prestata per debiti della società - Esclusione


La ratio alla base dell'articolo 184, comma 1, ultima parte, L.F. (così come anche quella dell'articolo 135, comma 2, L.F.) è quella per cui i rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla società stessa che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti, con la precisazione che tale ratio ricomprende necessariamente non solo i rapporti obbligatori a carattere personale, ma anche quelli a carattere reale, quali quelli derivanti dalla concessione di ipoteca pegno e, in alcuni casi, di privilegio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Come i rapporti obbligatori a carattere personale si estinguono per effetto del pagamento del debito garantito, allo stesso modo l'effetto esdebitatorio del concordato preventivo sul debito principale comporterà l'estinzione delle garanzie personali prestate da terzi, ivi compresa quella del terzo datore di ipoteca. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il socio illimitatamente responsabile di società di persone è obbligato con la società nei confronti dei creditori e, come tale, non può considerarsi terzo rispetto ad essa, ma debitore per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni dei debiti sociali. L'atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può, quindi, essere considerato costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per un'obbligazione propria, con la conseguenza che il creditore dovrà essere pagato integralmente anche in sede concordataria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Esdebitazione e garanzia ipotecaria dei soci illimitatamente responsabili