Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1212 - pubb. 07/05/2008

Responsabilità per rovina di cose immobili e onere della prova

Tribunale Mantova, 30 Gennaio 2008. Est. Gibelli.


Appalto tra privati – Rovina e difetti di cose immobili – Legittimazione ad agire ex art. 1669 cod. civ..

Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. – Responsabilità obiettiva o presunzione assoluta di colpa a carico del costruttore – Insussistenza – Presunzione iuris tantum di responsabilità – Sussistenza – Onere della prova a carico dell’appaltatore per vincere la presunzione semplice di responsabilità – Oggetto.



L’art. 1669 cod. civ., nonostante la sua collocazione nell’ambito della disciplina del contratto, dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse pubblico - trascendente quello individuale del committente - alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione dell'incolumità e sicurezza dei cittadini; e sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 cod. civ., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è indubbio che la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. è riconducibile alla violazione di primarie regole di rilievo pubblico, dettate per assicurare la sicurezza dell'attività costruttiva, sì da potersi configurare una sua attrazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, è altrettanto indubbio che, pur non configurandosi a carico del costruttore una ipotesi di responsabilità obbiettiva, né una presunzione assoluta di colpa, grava pur sempre sul medesimo una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta non già attraverso la generica prova di aver usato, nell'esecuzione dell'opera, tutta la diligenza possibile, ma con la positiva e specifica dimostrazione della mancanza di responsabilità attraverso la allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti che dimostrino l’ascrivibilità del fatto al fortuito o ad opera di terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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