Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12099 - pubb. 18/02/2015

Il principio dell'apparenza utilizzato per l'identificazione del mezzo di impugnazione è applicabile anche al reclamo ex articolo 26 L.F.

Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 2015, n. 2948. Est. Didone.


Fallimento - Reclamo ex articolo 26 LF nella formulazione originaria - Principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione



La necessità di impugnare con reclamo ex articolo 26 L.F., nella formulazione originaria, è applicazione del principio dell'apparenza, secondo il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice.
(Nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del creditore avverso il provvedimento con il quale, in un fallimento vecchio rito, il giudice delegato, in sede di rendiconto, aveva posto a carico del creditore le spese del fallimento revocato. La S.C. ha rilevato che il provvedimento, sebbene emesso erroneamente dal giudice delegato e non dal tribunale ai sensi del vecchio testo dell'art. 21 l.f., era comunque reclamabile ex art. 26 l.f. in base al principio dell'apparenza e, dunque, andava sottoposto a tale rimedio e non già al ricorso per cassazione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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