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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12043 - pubb. 13/05/2015.

Natura decettiva della domanda e ricostruzione dei rapporti negoziali relativi alle posizioni creditorie erroneamente individuate


Cassazione civile, sez. I, 29 Gennaio 2015, n. 1726. Est. Magda Cristiano.

Concordato preventivo - Natura decettiva della domanda - Completa ricostruzione dei rapporti negoziali relativi alle posizioni creditorie erroneamente individuate - Omessa o falsa rappresentazione dei dati aziendali - Esclusione

Concordato preventivo - Fattibilità giuridica - Rilevabilità d'ufficio


Ciò che connota la natura decettiva della domanda di concordato (e che ne determina l'inammissibilità per difetto dei requisiti di cui all'articolo 161, comma 1, lett. a e b L.F. è l'omessa o la falsa rappresentazione dei dati aziendali sui quali si fondano la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, l'analisi e la stima delle attività e la formazione dell'elenco nominativo dei creditori. Per converso, nessuna valenza decettiva può configurarsi qualora il piano concordatario presenti un'esatta ricognizione di tali dati che sia comprensiva della completa ricostruzione dei rapporti negoziali dai quali scaturiscono le posizioni creditorie, ivi comprese quelle che siano state, in ipotesi, erroneamente individuate come tali; in tal caso, infatti, la proposta contiene tutte le informazioni necessarie affinché gli altri creditori che ne sono destinatari possano verificare la correttezza dell'effettiva convenienza ed esprimere una consapevole e regolare accettazione della stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La fattibilità giuridica del piano concordatario - intesa come compatibilità delle modalità di attuazione della proposta con le norme giuridiche vigenti; - costituisce imprescindibile condizione di ammissibilità del concordato, la cui mancanza, comportando l'impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle eventuali preclusioni già verificatesi a carico delle parti. (Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato la sentenza della corte di merito, la quale aveva omesso di pronunciarsi sulla questione concernente la fattibilità giuridica del concordato, ritenendone erroneamente precluso l'esame in quanto tardivamente sollevata). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

il testo integrale

 

 

(1) Dall'articolo "La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013" di Paola Vella:

A conferma della persistente attualità (e problematicità) del tema [l’apprezzamento della fattibilità economica del piano concordatario, ndr], l’avvio del 2015 ha già visto la Cassazione tornare a pronunciarsi, per l’ennesima volta, circa i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità del concordato preventivo, puntualizzando, in particolare, il concetto di “fattibilità giuridica”.

Si tratta di Cass. 29 gennaio 2015, n. 1726[1] la quale afferma, in primo luogo, che si ha una domanda di concordato “decettiva” – in quanto tale inammissibile, per difetto dei requisiti di cui all'articolo 161, comma 1, lett. a) e b) l.fall. – solo laddove risultino omessi o falsamente rappresentati i dati aziendali sui quali si fondano la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, l'analisi e la stima delle attività e la formazione dell'elenco nominativo dei creditori. Al contrario, non ha natura decettiva il piano concordatario che offra un'esatta ricognizione di quei dati, inclusa la ricostruzione completa dei rapporti negoziali dai quali scaturiscono le posizioni creditorie (comprese quelle in ipotesi erroneamente individuate come tali), poiché in tal caso non si ha un deficit informativo pregiudizievole ai creditori, i quali dispongono di tutti gli strumenti per verificare la convenienza della proposta ed esprimere un consenso consapevole ed informato.

In secondo luogo - e per quanto qui più rileva - la Corte sottolinea l'essenzialità del controllo giudiziale sulla “fattibilità giuridica” del piano concordatario - intesa come «compatibilità delle modalità di attuazione della proposta con le norme giuridiche vigenti» - in quanto essa costituisce una «imprescindibile condizione di ammissibilità del concordato, la cui mancanza, comportando l’impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d’ufficio - in ogni fase del procedimento - indipendentemente dalle preclusioni già verificatesi a carico delle parti».

In realtà, inquadrando la tematica in una prospettiva di più ampio respiro, non può mancare di osservarsi che, sotto il profilo linguistico, la “fattibilità giuridica” rappresenta una sorta di ossimoro che resterebbe sicuramente “incompreso” nel più pragmatico contesto europeo.

Peraltro, si tratta di un sintagma estraneo al dato positivo - che prevede la fattibilità tout court[2] - e dal punto di vista concettuale forse anche superfluo, essendo pacifico il potere del tribunale di sindacare ogni aspetto “giuridico” - e dunque la “legalità”, in senso lato - della proposta concordataria[3].

Non sembra quindi da escludere (ed è anzi auspicabile) una revisione della fraseologia che ha sinora accompagnato - indubbiamente agevolandone la focalizzazione - l’indagine ermeneutica su ambito e confini del sindacato giudiziale sulla fattibilità del concordato.

Occorre al riguardo tener conto che, già dal 14 marzo 2015, l’ordinamento interno avrebbe dovuto adeguarsi ai principi contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea 12 marzo 2014, n. 2014/135/UE - “Raccomandazione della commissione europea su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza”- [4] la quale ad esempio, sul tema della “omologazione giudiziaria del piano di ristrutturazione”, contempla un approccio valutativo prognostico assai simile a quello tracciato nel nostro ordinamento per l’ipotesi (eccezionale) del c.d. cram down, piuttosto che a quello ordinariamente riservato al controllo di fattibilità, quantomeno in base al sedimentato giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto.

Il 19° Considerando prevede, infatti, che “il giudice dovrebbe respingere il piano di ristrutturazione se è probabile che il tentativo di ristrutturazione limiti i diritti dei creditori dissenzienti in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere in assenza di ristrutturazione dell’impresa del debitore”.

Dunque, una valutazione di convenienza comparativa, affidata al giudice e riferita in generale a tutti i creditori dissenzienti, senza alcuna limitazione di percentuali né di classi.

Ma, evidentemente, ben più ampi sono i termini dell’adeguamento ai principi fissati dalla Commissione UE – primo fra tutti l’obbiettivo della “ristrutturazione precoce” di imprese che siano ancora sane, anche se in difficoltà finanziarie – in vista della integrazione tra i sistemi dei singoli Stati membri, in un assetto concorsuale europeo che aspira ad essere tendenzialmente omogeneo.

 



[1] pres. Rordorf, rel. Cristiano, consultabile in www.ilcaso.it

[2] Cfr. F. Lamanna, L’indeterminismo creativo delle Sezioni Unite in tema di fattibilità del concordato preventivo: “così è se vi pare”, in www.ilfallimentarista.it, per cui la “sorprendente (...) sub-distinzione” tra “una fattibilità giuridica (su cui potrebbe esprimersi il Tribunale)” e “una fattibilità economica” è “allotria rispetto alla delineazione unitaria, semplice, elementare del requisito così come emergente dall’art. 161”.

[3] Cfr. G.B. Nardecchia, La fattibilità del concordato, cit., 189, per cui appare ovvio che “il tribunale dovrebbe emettere un giudizio di inammissibilità oltre che nell’ipotesi in cui siano programmate azioni illecite o contrarie a principi generali dell’ordinamento, anche qualora il piano si fondi su prospettazioni giuridiche manifestamente errate”.

[4] Commentata ex ceteris da U. Macrì, Un commento a prima lettura, in Fall., 2014, 399, e L. Panzani, La Raccomandazione 12 marzo 2014 della Commissione europea per l’adozione di una disciplina uniforme in materia di insolvenza, in www.questionegiustizia.it/ Oct 10, 2014.