Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12040 - pubb. 11/02/2015

Azione revocatoria e necessità di un titolo esecutivo che accerti l'esistenza del credito

Tribunale Bolzano, 28 Gennaio 2015. Est. Paparella.


Azione revocatoria - Aggressione esecutiva del terzo acquirente - Titolo esecutivo - Credito diverso da quello per il quale si era proposta la revocatoria - Ammissibilità - Esclusione



Dato che il presupposto per l'accoglimento dell'azione revocatoria è la qualità di creditore, il presupposto per aggredire i beni, oggetto dell'atto di disposizione dichiarato inefficace, è la sussistenza di un titolo esecutivo che accerti l'esistenza non di un credito qualsiasi, ma del credito fondato sulle stesse ragioni giuridiche poste a fondamento dell'azione revocatoria. La negazione di tale principio porterebbe a risultati aberranti: il terzo acquirente non avrebbe la possibilità di liberarsi dal vincolo, eventualmente soddisfacendo i crediti fatti valere in sede di esercizio dell'azione revocatoria, ma sarebbe esposto a qualsiasi azione esecutiva promossa dal creditore; la circolazione del bene oggetto di revocatoria sarebbe gravemente compromessa, perché nessuno potrebbe avere una esatta percezione di quale vincolo gravi sul bene; sul bene oggetto di revocatoria verrebbe a gravare un vincolo addirittura più intenso di quello che sarebbe determinato dalla costituzione di un diritto reale di garanzia, come un'ipoteca o un pegno, per i quali vige il principio della "doppia specialità", in relazione al bene che ne è oggetto e al credito garantito. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Prof. Marco De Cristofaro


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