Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1202 - pubb. 07/05/2008

Cancellazione o ritardo nei voli, tutela del consumatore

Giudice di Pace Palermo, 18 Gennaio 2007. Est. De Simone.


Tutela del consumatore – Cancellazione o ritardo nei voli – Regolamento CE 261/04 – Modifica della sistemazione del passeggero dalla classe business a quella economica – Risarcibilità delle spese sostenute in conseguenza del ritardo nei voli – Danno non patrimoniale.



 


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano





omissis

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 02/11/2006, la sig.ra C. Maria Irene ha premesso di aver acquistato il volo ** n. GJ 3252 in "style class" con partenza da Roma alle ore 00,35 del 17/08/2006 ed arrivo a Mombasa (con scalo tecnico a Zanzibar) alle ore 11,05 successive e con previsto ritorno con il volo GJ3253 del 31/08/2006 in partenza da Mombasa alle ore 12,40 ed arrivo a Roma alle ore 19,10.

Ha aggiunto che, in sede di partenza, apprendeva che il volo sarebbe stato effettuato, anziché con il programmato aeromobile Airbus A 330-200 della **, con l'aeromobile Boing 767 della Air Italy, dotato di sola classe "economy" con inevitabile ricadute in termini di conforto e conseguenti disagi per l'stante, sofferente di claustrofobia e attacchi d'ansia.

A Zanzibar, dove l'aeromobile giunse alle ore 09.15 del mattino e dove era previsto uno scalo tecnico di una sola ora, l'istante apprendeva che la sosta si sarebbe protratta per quasi 14 ore e che i passeggeri, in attesa della partenza programmata per le ore 22,30 successive, sarebbero stati trasferiti presso un albergo locale, rivelatasi una struttura fatiscente e in pessime condizioni igieniche.

Ha precisato che, a seguito di estenuanti reclami, veniva trasferita – unitamente agli altri passeggeri – presso un altro albergo trovando sistemazione nella sala di ingresso, senza possibilità di riposare né di rinfrescarsi e senza ottenere un minimo di assistenza, fatta eccezione per il pasto del pranzo, mentre le bibite e la cena furono a carico dell'attrice con un costo di curo 9,00.

Ha aggiunto che l'aeromobile, ripartito da Zanzibar alle ore 22,30, giungeva a Mombasa alle ore 23,00 successive con un ritardo di quasi 12 ore sull'orario contrattualmente previsto e che tale disguido, oltre ai disagi e costi già evidenziati, comportava la perdita di un giorno di locazione della casa di Mombasa (pari ad euro 55,00) e un maggiore esborso per tariffa notturna del servizio taxi (pari ad euro 30,00).

Ha, inoltre, riferito che la partenza da Mombasa del giorno 31/08/2006 avveniva alle ore 15,30 con un ritardo di tre ore rispetto all'orario programmato e che tale ulteriore disguido comportava la perdita del volo Roma — Palermo delle ore 21,40, precedentemente acquistato, con la conseguente necessità di sopportare un'ulteriore spesa di euro 109,00 per l'acquisto del biglietto sul volo Windjet n. 5642/D in partenza da Roma alle ore 23,35.

Ha chiarito che la società convenuta, in risposta a specifica richiesta di risarcimento, offriva un biglietto di andata e ritorno gratuito per una destinazione ** di medio o lungo raggio da utilizzare entro il 30/04/2007 disattendendo gli obblighi risarcitori prescritti dalla legge in capo ai vettori aerei in caso di violazione dei diritti dei passeggeri.

Ha prodotto documentazione ed ha concluso chiedendo:

·       ritenere e dichiarare la ** s.p.a. responsabile dell'inesatto adempimento delle obbligazioni inerenti il contratto di trasporto aereo relativo al volo GJ 3252 Roma — Mombasa del 17/08/2006 ed al volo GJ 3253 Mombasa — Roma del 31/08/2006;

·       ritenere e dichiarare la ** s.p.a. responsabile della violazione dell'art. 10 comma 2 lett. c del Regolamento CE n. 261/2004 per non aver corrisposto all'attrice la prevista compensazione pecuniaria per la sistemazione in classe inferiore e per il ritardo;

·       ritenere e dichiarare la ** s.p.a. responsabile della violazione degli obblighi di assistenza e informazione sanciti dagli artt. 8 e 9 Regolamento CE n. 261/2004;

·       condannare la ** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro — tempore, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 1.803,00, di cui euro 600,00 pari al 75% del prezzo pagato, euro 203,00 per spese sopportate ed euro 1.000,00 a titolo di danno esistenziale o da vacanza rovinata da liquidarsi in tutto o in parte anche in via equitativa ex art. 1226c.c. e/o ex art. 96 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;

·       la vittoria delle spese e compensi di giudizio.

La ** s.p.a. ha preliminarmente chiesto la riunione del procedimento con quello incoato dal sig. Gianpaolo S., compagno di viaggio dell'istante, pendente dinanzi alla stessa sede giudiziaria, ed ha controdedotto:

·       che, stante la indisponibilità del proprio aeromobile per esigenze operative oggettive ed improcrastinabili, al fine esclusivo di tutelare i diritti della clientela, veniva stipulato con la compagnia Air Italy s.p.a. un accordo in base al quale quest'ultima si impegnava ad effettuare il volo Roma/Zanzibar/Mombasa del 17/08/2006;

·       che tutte le doglianze dell'attrice (per ritardo, diversa sistemazione, scarsa assistenza, condizioni dell'Hotel di Zanzibar, maggiori spese sostenute) andavano imputate alla Air Italy s.p.a., quale vettore operativo;

·       che per la sistemazione in una classe inferiore spetterebbe all'attrice il 50% del costo del biglietto a mente dell'art. 10 comma 2 lett. b del Regolamento Comunitario n. 261/2004;

·       che la perdita della coincidenza del volo Roma/Palermo è da imputare esclusivamente alla imprudenza e negligenza dell'attrice che, nonostante l'arrivo a Roma del volo intercontinentale fosse previsto per le ore 19.10, ha programmato la ripartenza per Palermo con il volo delle ore 21.30;

·       che, in ordine ai voli intercontinentali, l'obbligo del vettore aereo non consiste nel garantire la massima puntualità, ma nel portare a termine il servizio di trasporto con una lieve e tollerabile differenza in eccesso, tenuto conto della distanza, alta stagione e operazioni di imbarco;

·       che il danno esistenziale poteva obiettivarsi in presenza di lesione di interressi costituzionalmente garantiti;

« che il danno morale soggettivo, pur non essendo legato alla esistenza di un reato, presuppone un danneggiamento con lesione del valore della persona umana, costituzionalmente garantito;

·       che il danno biologico consiste in una lesione dell'integrità psicofisica accertata mediante prova di natura medico — legale;

• che il ritardo aereo e la sistemazione in una classe inferiore non sono sufficienti a considerare sussistenti le voci di danno sopraindicate e ciò a prescindere che nessuna prova, in ordine alle lamentate lesioni, era stata fornita dall'istante;

·       che le domande attoree erano inammissibili e non provate ed, in caso di accoglimento anche parziale, dovevano essere ricondotte a carico della Air Italy, di cui veniva richiesta la chiamata in giudizio.

 Ha concluso chiedendo:

·       in via preliminare, la riunione del procedimento con quello pendente dinanzi alla stessa sede giudiziaria ed incoato dal sig. S. Gianpaolo;

·       sempre in via preliminare, autorizzare la società comparente a chiamare in causa la Air Italy s.p.a. per le motivazioni esposte in narrativa e per sentire accogliere le conclusioni esposte in via subordinata;

  nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso inammissibili;

  in via subordinata, accertare e dichiarare che tutte le domande e pretese formulate dall'attrice facciano stato solo ed esclusivamente nei confronti della Air Italy s.p.a. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non e al pagamento di tutte le spese e indennizzi di legge anche ex art. 10 Reg. CE n. 261/04 e per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli e da tutte le somme, comprese le spese di giudizio, da pagare eventualmente in favore dell'attrice; tutto quanto precede, e solo in via subordinata, anche nell'ipotesi in cui la terza chiamata dovesse essere ritenuta responsabile in solido, in via contrattuale ed extracontrattuale, con la società comparente.

La Air Italy s.p.a ha contestato quanto affermato dalla  società chiamante ed ha controdedotto:

·       che, in data 16/08/2006 (giorno precedente la programmata partenza), le due compagnie stipulavano un contratto di "subcharter", in virtù del quale la Air Italy s.p.a. si impegnava ad effettuare alcuni voli, tra cui il volo GJ3252, che la ** avrebbe dovuto effettuare con i propri aerei;

·       che il Boing 767 – 300, noleggiato per la effettuazione del volo Roma Zanzibar – Mombasa, disponeva unicamente di posti in classe economica e che tale circostanza ha riscontro nel testo dell' accordo;

·       che la responsabilità per la sistemazione in classe inferiore è da ascrivere unicamente in capo alla ** per aver noleggiato un aereo che non disponeva di "style class";

·       che nel caso di voli c.d. di soccorso, come nella fattispecie,

i voli vengono effettuati secondo gli orari del vettore che esegue il volo e non secondo gli orari della compagnia che ha subnoleggiato il volo stesso;

·       che il programma di volo, confermato dalla ** prima della partenza – contestualmente alla sottoscrizione del contratto – con "e-mail" delle ore 17.57 del 16/08/2006, prevedeva la partenza da Zanzibar alle ore 19.30 ed arrivo a Mombasa alle ore 20.15;

·       che tali orari, indicati – per prassi operativa – con riferimento all'ora di Greenwich, con l'aggiunta della differenza di fuso (3 ore), corrispondono in Kenya, rispettivamente, alle ore 22.30 (19.30 + 3) e ore 23.15 (20.15 + 3);

·       che la partenza da Zanzibar è avvenuta, pertanto, nel pieno rispetto del programma di volo confermato dall'** e che quanto dall'attrice percepito come ritardo è da imputare all'** per aver omesso di comunicare alla stessa la variazione delle condizioni contrattualmente convenute;

·       che, a prescindere da tale puntualizzazione, 1'** si era contrattualmente assunta nei confronti dell'Air Italy l'onere di sostenere tutti i costi e le spese relative ad eventuali ritardi del volo noleggiato in quanto volo di soccorso;

·       che il volo di ritorno da Mombasa non è stato effettuato dall'Air Italy e, pertanto, nessun addebito è a quest'ultima imputabile.

Ha prodotto documentazione probatoria ed ha concluso chiedendo:

·       in via principale, rigettare le domande formulate dalla ** nell'atto di citazione del terzo chiamato;

·       in via subordinata, accertato e dichiarato — in forza di contratto di subcharter — l'obbligo della ** in favore della Air Italy di sopportare tutti gli oneri, i costi e le spese derivanti da eventuali ritardi del volo GJ3252, condannare la ** a manlevare e/o tenere indenne la Air Italy dal risarcimento dei danni accertati in favore dell' attrice;

·       la vittoria di spese e compensi di giudizio.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23/11/2007, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata spedita a sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ** s.p.a. ha preliminarmente chiesto la riunione del giudizio con quello incoato dal sig. Gianpaolo S., compagno di viaggio dell'odierna attrice, pendente dinanzi alla stessa sede giudiziaria.

La richiesta, in adesione a specifica eccezione formulata dall'attrice, non è stata accolta stante la natura contumaciale assunta dall'** s.p.a. nell'altro giudizio, le decadenze per essa intervenute con riferimento sia alla chiamata di terzo che alle deduzioni istruttorie e alla conseguente diversità delle fasi e dialettica processuali.

L'attrice, premesso di aver acquistato presso l'** s.p.a. il volo Roma/Zanzibar/Mombasa del 17/08/2006 e quello di ritorno del 31/08/2006 con sistemazione in "style class", ha lamentato che durante il viaggio di andata è stata sistemata in "economy class" con ricadute negative in termini di "comfort" in quanto sofferente di claustrofobia e attacchi di ansia e che l'arrivo a Mombasa è avvenuto alle ore 23.00 circa anziché alle ore 11.00 del mattino, in quanto lo scalo tecnico a Zanzibar, in luogo della programmata durata di un'ora, si è protratto per circa 14 ore senza ricevere la dovuta assistenza con conseguenti aggravi in termini di disagi e costi personali.

Ha aggiunto che il volo di ritorno è partito da Mombasa con un ritardo di tre ore rispetto all'orario programmato e che tale inconveniente ha comportato la perdita del volo Roma/Palermo delle ore 21.40, il cui biglietto era stato già acquistato, e la conseguente necessità di una ulteriore spesa di curo 109,00 per l'acquisto del biglietto sul volo in partenza da Roma alle ore 23,35.

L'** resiste alle pretese risarcitorie formulate dall'attrice affermando che tutte le inadempienze (per ritardo, diversa sistemazione, scarsa assistenza, e maggiori spese sostenute), registratesi durante il volo di andata (che non sono state né negate né contestate), erano da imputare all'Air Italy s.p.a., mentre ha negato che il volo di ritorno abbia registrato il ritardo lamentato dall'attrice.

L'Air Italy s.p.a. ha confermato di aver effettuato, in forza di "contratto di subcharter", stipulato con la ** s.p.a. in data 16/08/2006, il volo Roma/Zanzibar/Mombasa, ma ha negato ogni sua responsabilità evidenziando di aver fornito le prestazioni previste dal testo dell'accordo e dal relativo programma di volo.

Ha aggiunto che l'aeromobile noleggiato, il Boing 767, dispone di 328 posti, tutti appartenenti alla categoria Y (classe turistica) e che, conseguentemente, è stata fornita ai passeggeri l'unica sistemazione disponibile e contrattualmente convenuta con la compagnia noleggiatrice del volo.

Ha precisato che il volo è stato effettuato secondo gli orari del vettore di fatto, che la partenza da Zanzibar (ore 22.30 locali) e il successivo arrivo a Mombasa (ore 23.15 locali) sono avvenuti nel pieno rispetto del programma di volo approvato dall'** — contestualmente alla sottoscrizione del contratto — con e mail delle ore 17.57 del 16/08/2006 e che tali orari sono stati percepiti come ritardo avendo l'attrice, per difetto di informazione da parte dell'** (venditrice dei biglietti), fatto riferimento al programma di volo originariamente acquistato.

La documentazione prodotta è idonea ad escludere responsabilità del vettore di fatto avendo quest'ultimo fornito le prestazioni contrattualmente convenute con la compagnia noleggiatrice del volo.

Le inadempienze lamentate dall'istante vanno ricondotte alla ** s.p.a., responsabile di aver stipulato un contratto di subcharter, i cui contenuti — in termini di sistemazione a bordo (classe di posto) e di programma di volo — erano consapevolmente non rispondenti al prodotto venduto all'attrice.

Le evidenziate inadempienze trascendono il piano contrattuale ed investono il generale dovere di correttezza per aver imposto variazioni unilateralmente decise ed azzerato, per difetto di tempestiva informazione, il ruolo decisionale del contraente/passeggero.

L’** S.p.A, in ordine alle richieste risarcitoria formulate dall’attrice ha contestato:

1.     la misura del rimborso per la sistemazione in “economy class” affermando che esso è dovuto nella misura del 50% e non del 75% del biglietto;

2.     la risarcibilità del biglietto Roma/Palermo affermando che la perdita del volo delle ore 21,30 è da imputare alla imprudenza dell’attrice per non aver messo in conto la possibilità di un lieve ritardo, attesa la distanza e il periodo di alta stagione;

3.     la risarcibilità del danno non patrimoniale affermando la inesistenza dei presupposti giustificativi, quali la lesione di un interesse dei presupposti giustificativi, quali la lesione di un interesse costituzionalmente garantito e/o della integrità psicofisica documentalmente accertata.

In ordine al primo rilievo si osserva che il rimborso del 75% del costo del biglietto è correlato alla lunghezza della tratta Roma/Mombasa (superiore a 3.500 Km) e alla previsione dell’art. 10 comma 2 lett. c) del Regolamento CE n. 261/2004 (espressamente richiamato nelle Condizioni Generali di Trasporto).

L’orario tabellare può esser sicuramente disatteso in presenza di imprevisti non riconducibili alla volontà del vettore.

L’**, senza documentare né invocare alcuna circostanza esimente, riconduce e giustifica il ritardo di due ore e mezza registrato dal volo Mombasa/Zanzibar/Roma con la distanza e con il periodo di alta stagione.

L’assunto non è condivisibile sia perché attribuisce agli orari tabellari una valenza di mera opinabilità svuotandoli dei previsti contenuti di certezza sia perché in palese contrasto con la previsione di cui all’art. 19 della Convenzione di Montreal del 28/5/1999, espressamente ribadita dall’art. 8 delle Condizioni Generali di Trasporto, che riconosce al vettore la possibilità di sottrarsi alle proprie responsabilità soltanto dimostrando di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il ritardo e, quindi, il danno da esso derivante.

Nella vicenda che ci occupa l'attrice, fidando nel rispetto dell'orario tabellare fissato per le ore 19.10, si è premunita - ai fini del rientro a Palermo - del biglietto sul volo in partenza dallo scalo romano alle ore 21.30.

Il margine considerato appare ragionevole ed ampiamente idoneo a coprire le fisiologiche oscillazioni legate alle operazioni di sbarco ed imbarco.

Stante l'assenza di qualsivoglia causa giustificativa del ritardo registrato dal volo Mombasa/Zanzibar/Roma, la richiesta di rimborso dei documentati costi, pari ad euro 109,00, per l'acquisto di altro biglietto sul volo delle ore 23.35, appare giustificata e meritevole di accoglimento.

Passando al terzo rilievo occorre evidenziare che il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali ha trovato progressivo riconoscimento, anche sulla spinta di convenzioni internazionali e direttive comunitarie.

Ma se è incontroversa la risarcibilità del danno patrimoniale, che ha anche trovato oggettiva parametrazione nel Regolamento CE n. 261/2004, non può altrettanto affermarsi per il danno non patrimoniale, che ha il suo presupposto fondante nel complesso dei disagi derivanti al turista/consumatore dalle inadempienze contrattuali del venditore e/o organizzatore del servizio.

Una parte della giurisprudenza ha negato la risarcibilità del danno in commento per il limite costituito dalla previsione dell'art. 2059 c.c. e stante la impossibilità di ricondurre lo stesso nell'ambito di quello esistenziale per la cui configurabilità è necessaria la lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

Tale interpretazione appare condivisibile nella parte in cui esclude, nel complesso dei disagi in commento, la sussistenza dei presupposti per la individuazione del danno esistenziale, ma non nella parte in cui esclude, in ogni caso, la possibilità di riconoscere tale voce di danno per il limite derivante dall'art. 2059 c.c.. E ciò in quanto il necessario riferimento normativo è rinvenibile nella previsione di cui agli artt. 13 e 15 della Convenzione di Bruxelles sul Contratto di Viaggio del 23/04/1970, recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 1084/1977, che obbliga l'organizzatore/venditore inadempiente a rispondere di "qualunque pregiudizio" sia derivato al turista/consumatore.

Nell'espressione "qualunque pregiudizio" contenuta nelle norme della citata Convenzione, interpretata alla luce dell'orientamento comunitario a tutela del consumatore (sentenza Corte Giustizia Europea del 12/03/2002 — Simone Leitner c/ Tui Deutschland Gmbh e Co.Kg), è individuabile quella previsione normativa della risarcibilità del danno non patrimoniale che l'art. 2059 c.c. richiede per consentirne il risarcimento.

Il minore "comfort" della classe di posto (turistica in luogo della "style class"), il cui disagio ha trovato contingente risonanza per la documentata patologia (claustrofobia e attacchi d'ansia), il prolungato scalo a Zanzibar (12 ore in luogo di un'ora) e l'assenza di adeguata assistenza costituiscono un insieme di disagi, in sede processuale da nessuno negati e/o contestati, che vanno ricondotti alla modifica del prodotto (in termini di classe di posto e di programma di volo), unitaleralmente decisa dall'** s.p.a. in totale violazione degli obblighi contrattualmente assunti e del prescritto dovere di informazione nei confronti del contraente/consumatore.

Il pregiudizio derivante, stante l'assenza di parametri nella normativa di riferimento, dovrà essere quantificato con criteri equitativi e che, nella fattispecie, appare ragionevole individuare in euro 350,00, ivi compreso il maggior danno da ritardato pagamento.

L'** s.p.a. va, pertanto, condannata a pagare in favore dell'attrice, a titolo di integrale ristoro dei danni subiti, la complessiva somma di euro 1.153,00 di cui euro 600 pari al 75% del costo del biglietto, euro 203,00 per spese sopportate ed euro 350,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.

La ** s.p.a., per il principio della soccombenza, va condannata a rifondere all'attrice le spese di giudizio che, tenuto conto della somma riconosciuta, si liquidano come da dispositivo.

Va, contestualmente, rigettata la domanda formulata dalla ** s.p.a. nei confronti della Air Italy s.p.a. con condanna della chiamante alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

11 Giudice, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra C. Maria Irene, con atto di citazione ritualmente notificato, contro la ** s.p.a., convenuta, e nei confronti della Air Italy s.p.a., chiamata in giudizio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro - tempore, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

·       dichiara obbligata a rispondere della pretesa attorea la ** s.p.a.;

·       condanna la ** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'attrice la somma di euro 1.153,00 (millecentocinquantatre/00), oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, oltre le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.080,00 (milleottanta/00), di cui euro 80,00 (ottanta/00) per spese ed euro 1.000,00 (mille/00) per diritti ed onorario, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 14 tariffa Forense , oltre IVA e CPA;

·       rigetta la domanda di garanzia formulata dalla ** s.p.a. e condanna la stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla Air Italy s.p.a. le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) per diritti ed onorario, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 14 Tariffa Forense, oltre IVA e CPA.

Cosi deciso in Palermo il 27 dicembre 2007


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