ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12008 - pubb. 04/02/2015.

Sale and lease back: condizioni perché la clausola marciana produca l'effetto salvifico del contratto


Cassazione civile, sez. I, 28 Gennaio 2015, n. 1625. Est. Loredana Nazzicone.

Sale and lease back - Illiceità - Effetto salvifico della clausola marciana - Condizioni - Procedimento di stima del bene entro tempi certi e con modalità definite - Valutazione imparziale - Previsione di un prezzo giusto per la perdita del bene - Restituzione del surplus - Consolidamento dell'effetto traslativo già realizzato

Leasing traslativo - Applicazione dell'articolo 1526 c.c.


Perché la c.d. clausola marciana possa conseguire l'effetto di superare i profili di possibile illiceità del lease back, occorre che essa preveda, per il caso ed al momento dell'inadempimento, ossia quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria (art. 1851 c.c.), un procedimento volto alla stima del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persone indipendente ed esperta, la quale a detti parametri farà riferimento (art. 1349 c.c.), al fine della corretta determinazione dell'an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all'utilizzatore. La pratica degli affari potrà poi prevedere diverse modalità concrete di stima, purché siano rispettati detti requisiti. L'essenziale è che dalla struttura del patto risulti che le parti abbiano in anticipo previsto che, nella sostanza dell'operazione economica, il debitore perderà eventualmente la proprietà del suo bene per un prezzo giusto, determinato al tempo dell'inadempimento, perché il surplus gli sarà senz'altro restituite. Non è invece necessario che la clausola marciana subordini, altresì, alla condizione del pagamento della differenza l'acquisizione del bene da parte del creditore: infatti, così come per il divieto di cui all'articolo 2744 c.c., anche la clausola marciana può essere in concreto articolata non solo nel senso di ancorare all'inadempimento il trasferimento della proprietà del bene, ma pure il consolidamento dell'effetto traslativo già realizzato, che si verificherà solo ove sia corrisposta l'eventuale differenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al c.d. leasing traslativo si applica la disciplina d uscì ell'articolo 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, disciplina di carattere inderogabile e non sussidiaria della volontà delle parti, comportando essa, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti, salvo il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni (tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi), oltre al risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale