Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11933 - pubb. 21/01/2015

Aumento del compenso spettante al difensore per manifesta fondatezza della domanda e sua cumulabilità con la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. Valore medio di liquidazione del rimborso spese generali

Tribunale Verona, 19 Giugno 2014. Est. Vaccari.


Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese – Ragioni e contenuto della previsione di cui all’art. 4 comma 8 DM 55/2014 – Applicabilità dell’aumento d’ufficio – Sussiste

Liquidazione giudiziale del compenso per avvocato – Aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese ai sensi dell’art. 4, comma 8 DM 55/2014 – Condanna ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. – Cumulabilità – Sussiste

Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Rimborso forfettario spese generali – Variabilità tra 1% e 15% – Valore medio del 7,50% – Sussiste – Ragioni

Procedimento civile – Spese giudiziali in materia civile – Responsabilità aggravata e lite temeraria – Condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. – Presupposti

Procedimento civile – Spese giudiziali in materia civile – Responsabilità aggravata e lite temeraria – Condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. – Sussistenza di mala fede nelle difese di merito – Irrilevanza dell’esito in rito del procedimento ai fini della condanna



La previsione di aumento del compenso per l’avvocato per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa di cui all’art. 4, comma 8, DM 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie al suo un apporto argomentativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ possibile l’applicazione congiunta dell’art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 e dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. atteso che la prima disposizione è diretta a compensare, con un surplus, il difensore della parte vittoriosa che sia riuscito a semplificare il giudizio e quindi anche a contenerne i tempi, mentre la seconda ha la funzione di indennizzare-ristorare direttamente la parte vittoriosa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La percentuale del 15%, fissata dall’art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al DM 55/2014 per il rimborso forfettario di spese generali costituisce l’entità massima riconoscibile a tale titolo, come si desume dalla previsione legislativa della fissazione di una “misura massima” da parte dell’art. 13, comma 10, L. 247/2012, espressamente richiamato nella relazione illustrativa al DM 55/2014; pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, l’entità del rimborso forfettario può variare dall’1% al 15%. A fronte di tali dati normativi, la precisazione, contenuta nell’art. 2, comma 2, DM 55/2014, che il riconoscimento del rimborso forfettario per spese generali debba “di regola” aver luogo nella percentuale del 15% non vale ad individuare un limite vincolante - non previsto dalla legge - per il giudice che pertanto, in difetto di istanza adeguatamente motivata per l’applicazione della percentuale massima, può riconoscere, a titolo di rimborso spese generali in favore della parte vittoriosa, il valore medio, pari allo 7,50% della somma liquidata a titolo di compenso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La condanna della parte soccombente, ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c., come aggiunto dalla L.69/2009, al pagamento di una somma equitativamente determinata prescinde dalla richiesta della parte vittoriosa in ragione della sua natura sanzionatoria, ma presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ossia la sussistenza dei medesimi requisiti soggettivi di cui al primo comma dell’art. 96 c.p.c.; ove si prescindesse da tali requisiti, il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a giustificare la condanna, in contrasto con il parametro dell’art. 24 Cost.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ da ritenersi che abbia agito quantomeno con colpa grave la parte che, oltre a sostenere tesi manifestante infondate, abbia assunto un comportamento processuale gravemente contraddittorio, estrinsecatosi dapprima nel non contestare (in atto di citazione) e poi nel riconoscere (con la prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.) la attribuibilità a sè dei documenti di trasporto prodotti in fase monitoria, contestando solo con la memoria di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 tali risultanze documentali; non osta all’adozione della condanna d’ufficio, ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c., l’esito in rito del giudizio, atteso che l’iniziativa giudiziaria ha avuto comunque l’effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di  altri giudizi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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