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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11888 - pubb. 10/08/2014.

Il fallimento impedisce la prosecuzione del contratto di appalto di opera pubblica


Tribunale di Milano, 17 Luglio 2014. Est. Francesca Savignano.

Fallimento - Prosecuzione di contratti relativi ad opere pubbliche - Esclusione

Fallimento - Contratto di appalto pubblico - Prosecuzione - Esclusione - Riconoscimento della prededuzione ex art. 118, comma 3, d.lgs n. 163 del 2006 - Esclusione


Una corretta interpretazione dell'articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006 consente di affermare che, così come non possono essere stipulati contratti relativi ad opere pubbliche con imprese soggette a procedura concorsuale (salvo la specifica deroga relativa ai concordati con continuità aziendale), allo stesso modo detti contratti non potranno proseguire qualora le imprese contraenti vengano successivamente sottoposte a procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento del contratto di appalto pubblico conseguente alla sottoposizione del contraente a procedura concorsuale comporta l'impossibilità di applicare la disciplina dettata in tema di pagamento delle imprese affidatarie e subappaltatrici con particolare riferimento alla prededucibilità del credito del subappaltatore (articolo 118, comma 3, d.lgs n. 163 del 2006). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giorgio Mantovani


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