Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11886 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. III, 14 Novembre 2011. .


Processo civile - Rinuncia alla domanda - Differenze dalla rinuncia agli atti del giudizio - Forme particolari e accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Estinzione dell'azione



La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. (massima ufficiale)