Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11886 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. III, 14 Novembre 2011. .
Processo civile - Rinuncia alla domanda - Differenze dalla rinuncia agli atti del giudizio - Forme particolari e accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Estinzione dell'azione
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. (massima ufficiale)