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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11864 - pubb. 08/01/2015.

Prove atipiche, configurabilità, casistica e scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale


Tribunale di Reggio Emilia, 01 Dicembre 2014. Est. Morlini.

Prove atipiche - Configurabilità - Casistica - Scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale - Atti dell’istruttoria penale o amministrativa - Verbali di prove espletati in altri giudizi - Sentenze rese in altri giudizi civili o penali - Perizie stragiudiziali - Chiarimenti resi al CTU, informazioni da lui assunte e risposte eccedenti il mandato - CTU rese in altri giudizi


L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

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