Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1186 - pubb. 22/04/2008

Ricusazione, reclamo al collegio e diverso grado di giudizio

Tribunale Mantova, 11 Marzo 2008. Est. Bernardi.


Procedimento civile – Ricusazione del giudice – Partecipazione al collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Trattazione in altro grado di giudizio – Motivo di ricusazione – Esclusione.



L’avere fatto parte del collegio giudicante investito del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., non costituisce un'ipotesi sufficientemente assimilabile sotto il profilo dell'incompatibilità ai fini di cui all’art. 51 c.p.c., alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 51 c.p.c.


Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi             Presidente Rel.

dott. Laura De Simone          Giudice

dott. Vittorio Aliprandi          Giudice

letto il ricorso ex art. 52 c.p.c.  presentato, in data 13-2-2008, dalla difesa di A. nell’ambito del procedimento n. 3342/04 R.G.;

sentito il Giudice Istruttore dr. B.;

esaminate le difese delle parti;

osservato che il ricorrente ha ricusato il dr. ** in base alla considerazione secondo cui tale Giudice avrebbe già conosciuto del giudizio avendo fatto parte del collegio che si è pronunciato sul reclamo proposto, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento cautelare emesso in corso di causa, ravvisando quindi la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 51 n. 4 c.c.;

rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto atteso che il procedimento in questione è stato affidato al dr. B. con decreto emesso in  data 9-1-2007 e che già all’udienza del 7-3-2007 la difesa della ricorrente aveva dedotto  la ricusabilità del predetto magistrato, dimostrando così di essere a conoscenza dell’avvenuta sostituzione del Giudice Istruttore (in precedenza la causa era affidata al dr. P.) laddove l’art. 52 c.p.c. prevede un termine, avente natura perentoria, per il deposito dell’istanza di ricusazione, ampiamente decorso nel caso di specie;  

osservato comunque che i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica (v. Cass. S.U. 8-10-2001 n. 12345);

considerato che l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare non costituisce, anche secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio (cfr. Cass. 13-8-2001 n. 11070);

considerato che, ai sensi dell’art. 54 c.p.c., occorre regolare le spese della presente fase che seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo;

p.t.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite che vengono liquidate in complessivi € 200,00 oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Mantova, li 11-3-2008.


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