ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11851 - pubb. 08/01/2015.

Borsa, abuso di informazione riservata e doveri di correttezza e trasparenza degli operatori finanziari a prescindere dal rapporto con il singolo investitore


Cassazione civile, sez. III, 03 Luglio 2014, n. 15224. Est. Raffaella Lanzillo.

Borsa - Art. 2 legge 17 maggio 1991 n. 157 - "Informazione riservata" - Nozione - Valutazione di un "advisor" circa le prospettive di dissesto dell'emittente strumenti finanziari - Inclusione - Condizioni

Contratti di borsa - Sollecitazione al pubblico risparmio - Doveri della banca - Correttezza e buona fede - Notizie riservate - Obblighi di informazione degli investitori - Responsabilità - Sussistenza

Borsa - Mercato borsistico - Disponibilità di notizie riservate - Sfruttamento a proprio vantaggio - Danno subito dagli altri operatori, sebbene in posizione indipendente dall'operatore deviante - Risarcibilità - Fondamento


In tema di abuso di informazioni privilegiate, costituisce informazione riservata ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 17 maggio 1991 n. 157, la relazione di un "advisor" che, nella presentazione della proposta di acquisto di una società, abbia analizzato ed illustrato il grave stato di dissesto della stessa e la sua impossibilità di fronteggiare il debito consolidato sulla base dei flussi finanziari in essere e senza l'intervento di altri finanziamenti, trattandosi di notizia, di carattere specifico e determinato, rilevante in ordine alla valutazione dei titoli, in quanto rivolta alle banche detentrici del pacchetto di maggioranza e componenti il comitato ristretto per il risanamento della società. (massima ufficiale)

In tema di appello al pubblico risparmio i principi di correttezza e di buona fede nei rapporti commerciali e contrattuali, di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ., impongono che l'offerta di titoli di partecipazione avvenga con modalità che consentano al contraente-investitore di effettuare una corretta analisi dell'offerta e della convenienza dell'operazione, dovendo escludersi che l'intento speculativo normalmente perseguito nelle operazioni di borsa esima l'altro contraente da alcuno degli elementari doveri di correttezza, sicché la banca che si trovi in posizione di vantaggio informativo, comunque acquisito, ha il dovere di non approfittarne in danno altrui, pena altrimenti la propria responsabilità. (massima ufficiale)

I doveri di correttezza e trasparenza che, in virtù della complessiva disciplina del mercato borsistico, devono connotare il comportamento degli operatori finanziari hanno un ambito di applicazione più ampio rispetto alle norme del codice civile in tema di correttezza e buona fede, dettate con riferimento al singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) od al singolo contratto (art. 1375 cod. civ.), in quanto tendono a garantire la regolare formazione dei prezzi degli strumenti finanziari sul mercato a vantaggio di chiunque si trovi a contrattare sulla base di quei prezzi, in un dato momento, pur se in posizione indipendente dall'operatore deviante; l'art. 2 della legge 17 maggio 1991 n. 157 costituisce una particolare manifestazione dei suddetti doveri e ne prescrive per l'appunto il rispetto generalizzato quale modalità diretta a garantire la correttezza dell'appello al pubblico risparmio, sicché del danno da omessa informazione nei confronti degli investitori - costituito dal minor valore del titolo rispetto all'importo pagato per acquistarlo - rispondono le banche solidalmente a prescindere da un rapporto diretto con gli stessi. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Franco Benassi


Il testo integrale