Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1184 - pubb. 16/04/2008

Responsabilità degli amministratori di S.r.l. e nesso di causalità

Tribunale Mantova, 20 Dicembre 2007. .


Processo societario – Chiamata in causa di terzi da parte del convenuto – Notifica dell’atto di chiamata nel termine per la costituzione del convenuto – Necessità.

Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Fondamento – Legittimazione del curatore – Sussistenza.

Responsabilità degli amministratori – Cessazione dalla carica – Opponibilità ai terzi – Iscrizione nel registro delle imprese – Necessità – Obbligo di vigilanza degli amministratori sull’iscrizione – Sussistenza.

Responsabilità di amministratori e sindaci – Quantificazione del danno – Verifica del nesso di causalità tra condotta e danno – Necessità – Impossibilità di ricostruzione analitica degli effetti delle violazioni – Liquidazione equitativa – Imputazione causale dello sbilancio patrimoniale – Ammissibilità.



Nonostante l’art. 4, III comma del d. lgs. n. 5/03 non indichi il termine entro il quale il convenuto debba notificare l’atto di citazione ai terzi da lui chiamati in causa, si deve ritenere che tale notifica debba essere compiuta nel medesimo termine previsto per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto stesso. Il mancato rispetto del termine comporta l’inammissibilità della domande formulate nei confronti dei terzi, la cui eventuale costituzione in giudizio non potrebbe comunque avere l’effetto di sanare la relativa decadenza.

Benché, dopo la riforma del diritto societario di cui al d. lgs. 6/03, non vi sia più una norma di carattere generale che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata – prevista invece per le società per azioni dall’art. 2394 cod. civ. –, si deve ritenere che in virtù del divieto del neminem laedere disciplinato dall’art. 2043 c.c., i creditori sociali possano comunque agire nei confronti degli amministratori che con la loro condotta attiva o omissiva abbiano cagionato l’insufficienza del patrimonio sociale. In caso di fallimento della società, detta azione potrà essere pertanto esercitata dal curatore che, in forza dell’art. 146 legge fall., è legittimato a proporre un’azione unica ed inscindibile che cumula i presupposti di entrambe le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. ed è volta ad acquisire all’attivo fallimentare ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori.

In mancanza di iscrizione nel registro delle imprese, la cessazione degli amministratori – responsabili di non aver messo in liquidazione la società o, in alternativa, di non aver ricostituito il capitale sociale al minimo di legge – non è opponibile al curatore fallimentare e ciò anche se a tale iscrizione devono provvedere i sindaci, posto che gli amministratori hanno comunque l’onere di vigilare sul compimento dell’iscrizione medesima e di compierla in caso di omissione da parte dei sindaci.

Poiché il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili ad amministratori e sindaci non può essere confuso con il risultato negativo della gestione della società divenuta poi insolvente, anche in tale ambito dovrà essere applicato il principio della necessaria individuazione di un preciso nesso di causalità tra comportamento illegittimo e danno. Ciò non toglie che possa essere utilizzato il criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. ove venga accertata l’impossibilità di individuare in modo analitico gli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio sociale dall’illegittimo comportamento degli organi della società e comunque la plausibilità logica nel caso concreto dell’imputazione causale dell’intero sbilancio patrimoniale al comportamento in questione.


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela fallimentare de “F. s.r.l.”, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio C. G., C. M., P. M., G. I. e S. I. chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di €. 495.000,00, oltre agli interessi in misura legale ed alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.Affermava la curatela fallimentare che: 1) costoro erano stati amministratori della società poi fallita il 19/4/05 la quale alla data del 31/12/02 presentava un patrimonio netto negativo di €. 114.399,00, poiché il capitale sociale era stato interamente assorbito dalle perdite, come risultava sia dal bilancio d’esercizio che dalla correlata nota integrativa, tanto che all’assemblea del 23/6/03 gli amministratori avevano proposto l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale; 2) analoga situazione si presentava l’anno successivo, in cui il patrimonio negativo netto ammontava ad €. 216.998,00, senza che ciò impedisse la prosecuzione dell’attività sociale; 3) era risultato completamente mancante il libro giornale della società per gli anni 2003/2005; 4) dalla situazione patrimoniale redatta al 27/4705 risultava una disponibilità di cassa per €. 41.339,03, in realtà inesistente. Svolgeva così domanda ex art. 146 R.D. n. 267/42 chiedendo che gli amministratori convenuti fossero condannati al risarcimento del danno cagionato alla società per avere omesso gli adempimenti di cui all’art. 2447 c.c. ed anzi avere consentito la prosecuzione dell’attività sociale, oltre che per non avere tenuto regolarmente le scritture contabili ed avere sottratto il denaro dalla cassa, danno che quantificava nella differenza fra l’attivo ed il passivo esistenti al momento della dichiarazione di fallimento della società.
Si costituivano in giudizio P. M. e S. I. chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Affermavano di essere state amministratrici della società per un breve periodo e di non avere mai di fatto compiuto alcun atto di amministrazione poiché la gestione concreta della società era compiuta dall’amministratore C. M. per il periodo dal 2003, mentre responsabili del dissesto degli anni 2001 e 2002 dovevano ritenersi gli amministratori B. A., F. A. e L. I., che chiamavano in giudizio come terzi.
Si costituiva inoltre in giudizio C. M., chiedendo anch’egli il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Affermava anch’egli di essere stato amministratore per breve periodo di tempo e di essersi adoperato, nei limiti del possibile, per eliminare il dissesto, attraverso la ricerca di clientela per l’attività di ristorazione gestita dalla società, cosicché nulla poteva essergli imputato. C. G. e G. I., pur ritualmente citati, restavano contumaci.
Si costituivano poi in giudizio i terzi chiamati B. A., F. A. e L. I. i quali - sia pure con altrettante differenti difese - eccepivano tutti la tardività della chiamata in giudizio e dunque l’inammissibilità della domanda nei loro confronti.
Nel merito rilevavano che le domande nei loro confronti erano di accertamento della loro responsabilità solidale in relazione a quella affermata dai convenuti, responsabilità che però era insussistente poiché presupponeva il compimento di fatti - quelli di cui all’art. 2247 c.c. - inerenti all’effettivo esercizio della carica di amministratori, fatti che quindi non potevano avere compiuto non essendo più tali negli anni dal 2003 al 2005.Istruita documentalmente ed a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la misura del danno risarcibile, la causa era trattenuta in rimessa all’udienza del 22/11/07, all’esito della discussione delle parti.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono anzitutto essere dichiarate inammissibili, in via pregiudiziale, le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati perché tardive. Eccepiscono a tale proposito costoro che le convenute P. M. e S. I. hanno sì dichiarato di volerli citare in giudizio nella comparsa di risposta ma li hanno citati oltre il termine di costituzione delle stesse convenute, e dunque tardivamente.
L’eccezione è fondata.
Ex art. 4/1 D.l.vo n. 5/03 il convenuto deve dichiarare “di chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni” ed ex art. 4/3 “se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l’atto di citazione a noma dell’art. 2”. Affermano terzi chiamati che l’atto di citazione della chiamata è stato notificato loro oltre il termine di cui all’art. 2/1 lett. c) e dunque tardivamente, poiché - non essendo previsto espressamente il termine entro cui il convenuto deve compiere tale citazione - esso non può che essere quello di costituzione del convenuto stesso. L’interpretazione dell’art. 4 da loro proposta merita condivisione. Se è vero infatti che la norma stabilisce espressamente che la dichiarazione della chiamata del terzo deve essere fatta nella comparsa di risposta, non indica alcun termine entro cui compiere la notificazione dell’atto di citazione in chiamata. Ciò significa che il termine non può che essere il medesimo entro cui deve costituirsi il convenuto. Se infatti con la comparsa di risposta il terzo potesse limitarsi a dichiarare di citare in giudizio il terzo e poi non fosse soggetto ad alcune termine per la sua concreta citazione in giudizio si verificherebbe la paralisi del processo societario – in relazione alle domande svolte nei confronti dei terzi – che potrebbero essere citati in giudizio in qualsiasi momento. E se il convenuto potesse citare in giudizio i terzi in qualsiasi momento, e dunque fino alla discussione finale della causa, essendo sufficiente la tempestiva dichiarazione a tal fine nella comparsa di risposta, farebbe venir meno il simultaneus processus fra le diverse domande e dunque l’esigenza sottesa alla stessa chiamata del terzo nel giudizio, e cioè che le diverse domande siano trattate contemporaneamente. In realtà per impedire che al convenuto sia consentito di citare il terzo senza alcun termine di decadenza, deve ritenersi che la citazione di cui all’art. 4/3 citato debba essere compiuta nel medesimo termine della sua tempestiva costituzione in giudizio, in assenza di un altro termine espressamente indicato. Nel caso di specie ciò non è avvenuto: a tutti i terzi chiamati l’atto di citazione di chiamata in causa è stato notificato il 30/12/05, e dunque oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 2/1 lett. c) per la costituzione delle convenute/chiamanti, cui l’atto di citazione era stato notificato dalla curatela attrice l’11/10/05. Esse avrebbero dovuto citare i terzi in giudizio entro il 10/12/05, e cioè entro sessanta giorni dalla notificazione a loro dell’atto di citazione, il medesimo termine per la loro tempestiva costituzione. Poiché ciò non è avvenuto la citazione dei terzi deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile: le convenute sono decadute dalla relativa facoltà una volta scaduto il citato termine, senza che la costituzione dei terzi abbia in alcun modo sanato tale decadenza. Dalla tardività della citazione dei terzi deriva necessariamente l’inammissibilità delle domande svolte nei loro confronti, fatto che rende assorbita in tale pronuncia ogni decisione relativa al merito delle stesse. La domanda svolta dalla curatela fallimentare nei confronti dei convenuti è invece fondata e deve essere accolta. Ex art. 146 R.D. n. 267/42, nel caso di fallimento di una società di capitali, il curatore fallimentare cumula in capo a sé le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori previste dagli artt. 2393 e 2934 c.c. - nella formulazione anteriore al D.l.vo n. 6/03 applicabile ratione temporis al caso di specie - che le norme stabiliscono a favore, rispettivamente, della società e dei creditori, questi ultimi in via surrogatoria (così Cass. civ., n. 2251/98). Tale azione è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita concepito in sede concorsuale in modo unitario quale garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società ex art. 2394 c.c. (Cass. civ., n. 10937/97). Rispetto a quelle previste dagli artt. 2393 e 2934 c.c. l’art. 146 R.D. n. 267/42 prevede in capo al curatore un’unica azione che non sorge ex novo ma diviene, rispetto a quelle previste dal codice, unica ed inscindibile e come tale cumula i presupposti e le finalità di entrambe le azioni, essendo comunque volta ad acquisire all’attivo fallimentare ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori. Per tale motivo ex art. 146 R.D. n. 267/42 le due azioni ivi previste devono ritenersi contemporaneamente proposte e la responsabilità degli ex amministratori può essere dedotta sia con riferimento ai presupposti dell’azione dei creditori della società, e cioè in relazione all’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza di obblighi relativi alla conservazione del patrimonio, sia con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, e cioè in relazione al danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo di costoro per violazione dei doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costituivo, o comunque inerenti all’adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta. Né il quadro delle azioni appena delineato appare sostanzialmente mutato dopo la citata riforma, benché non sia più espressamente disciplinata per le società a responsabilità limitata una norma di carattere generale corrispondente a quella prevista dall’art. 2394 c.c.. Anche ora deve infatti riconoscersi la facoltà per i creditori sociali di esercitare comunque l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se costoro con la loro condotta – attiva o omissiva che sia – abbiano cagionato l’insufficienza del patrimonio sociale, e ciò in virtù del più generale principio del divieto di neminem laedere così come disciplinato dall’art. 2043 c.c. Se così è, deve anzitutto osservarsi che nel caso di specie ciò che è imputato dalla curatela agli amministratori convenuti ed in relazione ai quali è svolta domanda risarcitoria attiene anzitutto all’omissione dei comportamenti da loro dovuti ex artt. 2447 e 2448 c.c., oltre all’omessa tenuta del libro giornale negli anni 2002 e 2003 ed alla sottrazione del denaro della cassa per €. 41.339,03. In relazione a tali fatti deve essere valutata la responsabilità dei convenuti, già amministratori, ed il danno da loro cagionato. A tale proposito nessuna contestazione è stata mossa dai convenuti costituiti. Che i valori negativi del patrimonio netto dal 31/12/02, data di chiusura dell’esercizio 2002, al 19/4/05, data del fallimento della società, fossero quelli dedotti dalla curatela attrice nell’atto di citazione risulta anzitutto dai bilanci prodotti in causa e dai verbali delle assemblee della società, anch’essi prodotti in causa, e sono confermati dal consulente tecnico d’ufficio nell’elaborato tecnico da lui depositato. Né sono stati oggetto di contestazione da parte di C. M., P. M. e S. I., convenuti costituiti. Il primo di loro ha affermato nella comparsa di risposta che - nell’ambito dei suoi limitati poteri di fatto - si è adoperato per far venir meno il dissesto in cui si trovava la società nel periodo in cui è stato amministratore, principalmente curando di trovare dei clienti ad essa per lo svolgimento della sua attività di ristorazione, in considerazione del fatto che la società gestiva un noto ristorante cittadino. C. M. non ha quindi negato né la perdita del capitale sociale fino dall’esercizio chiuso al 31/12/02, né il compimento di nuove operazioni ex art. 2448 c.c., nonostante il mancato azzeramento del capitale sociale e la sua mancata ricostituzione ex art. 2447 c.c. Allo stesso modo P. M. e S. I. hanno affermato nella comparsa di risposta di essere state amministratrici per un limitato periodo di tempo e di non avere di fatto esercitato alcun potere inerente la carica ricoperta. Anch’esse non hanno quindi negato né la perdita del capitale sociale fino dall’esercizio chiuso al 31/12/02, né il compimento di nuove operazioni ex art. 2448 c.c., nonostante il mancato azzeramento del capitale sociale e la sua mancata ricostituzione ex art. 2447 c.c. Nessuno ha poi contestato l’inesistenza della tenuta del libro giornale né la mancanza dalla cassa del denaro contante. Se così deve ritenersi provata la responsabilità dei convenuti. Ex art. 2447 c.c. la riduzione del capitale sociale sotto il minimo di legge obbliga gli amministratori all’immediata convocazione dell’assemblea per la sua riduzione ed il contemporaneo aumento almeno al minimo di legge ed ex art. 2448 n. 4 c.c. è causa di scioglimento della società la mancata ricostituzione del capitale sociale sceso sotto il minimo di legge, e dunque con divieto di prosecuzione dell’attività sociale. Alla luce della chiusura dell’esercizio del 2002, quindi, gli amministratori avrebbero dovuto – al più tardi nei primi mesi del 2003, come affermato anche dal consulente tecnico, quando è ragionevole ritenere che abbiano avuto contezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società poi fallita – convocare l’assemblea per far deliberare la riduzione e l’aumento del capitale sociale ed eventualmente, in assenza di tale delibera, arrestare la prosecuzione dell’attività sociale. Dall’esame dei documenti prodotti è emerso che all’assemblea del 23/6/03 gli amministratori hanno invitato i soci a ricostituire il capitale sociale, ma in assenza della relativa delibera, non hanno messo in liquidazione la società, poiché la mancata ricostituzione costituisce causa di scioglimento, e così hanno consentito la prosecuzione dell’attività sociale, con il connesso aggravamento del dissesto sociale. Né può valere la difesa svolta da tutti e tre i convenuti costituiti secondo cui non sarebbero stati amministratori negli anni 2001 e 2002 e dunque non avrebbero dato causa con la loro condotta alle perdite di esercizio determinatesi in quegli anni. La difesa, pur suggestiva, è infondata. Ciò che infatti è contestato agli amministratori ex art. 146 R.D. n. 267/42 non è di avere determinato l’azzeramento del capitale sociale al 31/12/02, e dunque il dissesto della società a quella data, ma di non avere messo in liquidazione la società in assenza di una delibera dell’assemblea che azzerava il capitale sociale e lo ricostituiva, almeno al minimo di legge. La prosecuzione dell’attività, nonostante la mancata ricostituzione del capitale, ha poi determinato l’aggravamento del dissesto e tale circostanza deve essere valutata al fine di determinare l’ammontare del danno cagionato, il quantum di esso. Ma l’an della responsabilità dei convenuti trova il suo fondamento nella descritta condotta omissiva, non anche nella creazione del dissesto della società al 31/12/02. Né può valere per converso la difesa, anch’essa svolta da tutti e tre i convenuti, secondo cui sarebbero cessati dalla carica di amministratore alla fine del 2003, e segnatamente P. M. e S. I. il 15/9/93 e C. M. il 23/8/03, e dunque tutti i fatti successivi non sarebbero loro imputabili. Anzitutto delle dimissioni non danno alcuna prova. P. M. e S. I. non hanno documentato in alcun modo la cessazione dalla carica. Il solo C. M. ha prodotto due lettere di dimissioni prive di sottoscrizione che – all’evidenza – non possono costituire prova di alcunché. Inoltre le cessazioni dalla carica di amministratore non possono comunque essere opposte alla curatela fallimentare. Dall’esame delle visure delle iscrizioni nel registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio, anche storiche, relative alla società fallita e prodotte dai convenuti non emerge in alcun modo la loro cessazione dalla carica di amministratori. Ex art. 2385/3 c.c., dettato per le società per azioni ma applicabile anche a quelle a responsabilità limitata in virtù del richiamo dell’art. 2487 c.c., la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale. Ed ex art. 2193 c.c. i fatti di cui la legge prevede l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Poiché il curatore fallimentare è pacificamente terzo rispetto alle vicende della società e dei suoi amministratori, ad esso non può essere opposta la cessazione dei convenuti dalla carica di amministratori. Né può rilevare il fatto che l’iscrizione della cessazione dalla carica debba essere compiuta dai sindaci, e non dall’amministratore cessato, poiché costui ha comunque l’onere di vigilare sul compimento dell’iscrizione medesima e compierla egli stesso in caso di omissione da parte dei sindaci. E ciò a tutela affidamento dei terzi e per impedire che l’omessa iscrizione possa determinare un pregiudizio nei confronti sia loro che dei terzi (così, con motivazione assolutamente condivisibile, già Cass. civ., n. 2241/65). Infine la condotta generatrice della responsabilità, e dunque del danno cagionato, si pone storicamente già all’inizio del 2003 e comunque alla data della delibera del 23/6/03 e non potrebbero rilevare le successive dimissioni dalla carica di amministratori avvenute fra l’agosto ed il settembre di quell’anno, ben oltre la consapevolezza della perdita del capitale sociale e la mancata messa in liquidazione della società in assenza del suo azzeramento e della sua ricostituzione. Ed analoghe osservazioni devono essere ripetute anche per i due convenuti rimasti contumaci C. G. e G. I., in assenza di qualsiasi iscrizione che abbia ad oggetto la cessazione della carica di amministratori. Deve pertanto essere affermata la responsabilità dedotta dalla curatela attrice nei confronti di tutti gli amministratori, dovendosi ritenere responsabili per tutto il periodo dal 2003 al 2005. Circa il quantum del danno cagionato, chiede la curatela attrice che sia liquidato in misura pari alla differenza fra l’attivo ed il passivo fallimentare, e così per tutti i convenuti. A tale proposito si impongono alcune osservazioni. È vero infatti che secondo un orientamento giurisprudenziale l’ammontare del danno è cagionato dalla differenza fra l’attivo ed il passivo, ma il mero criterio matematico a parere del Collegio non può essere sempre sufficiente a concretizzare il nesso causale fra l’omissione dell’amministratore ed il danno alla società e, ancor più, l’ammontare di quest’ultimo. In realtà in caso di comportamenti illegittimi di amministratori o sindaci di società fallite la giurisprudenza, chiamata a risolvere il problema dell’identificazione e della liquidazione dei danni conseguenti a tali condotte, ha adottato vari criteri di giudizio. A volte ha affermato che il danno risarcibile può senz’altro essere identificato nella differenza tra l’attivo acquisito ed il passivo accertato nel corso della procedura concorsuale.Altre volte ha invece assunto un orientamento diverso, richiedendo la verifica del risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società, di volta in volta poste in essere dagli amministratori ed eventualmente agevolate dall’omesso controllo dei sindaci in violazione dei rispettivi doveri giuridici. In tal caso ha richiesto che, per poter affermare la responsabilità di amministratori e sindaci che abbiano proseguito l’attività d’impresa in presenza della perdita del capitale sociale, fosse data la prova dell’efficienza causale dell’attività amministrativa e di controllo in relazione alla situazione accertata, nonché dell’ammontare del danno determinato in ciascun esercizio sociale in dipendenza dell’indebito protrarsi della gestione. A tale proposito deve osservarsi che, in caso di fallimento della società, il danno imputabile agli amministratori o ai sindaci non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e passivo del fallimento, dovendo applicarsi le regole sul nesso di causalità materiale. Può tuttavia essere commisurato a tale differenza, in mancanza di prova di un pregiudizio maggiore, se dalla violazione dei doveri degli amministratori e sindaci sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società (Cass. civ., I, n. 9252/97). Ma tale criterio può addirittura risultare limitativo ed agli amministratori ed ai sindaci deve essere comunque accollato il danno risultante come conseguenza immediata e diretta delle violazioni commesse nella misura equivalente alla perdita patrimoniale che sia effetto della loro condotta illecita ed a prescindere dalle conseguenze concrete che, caso per caso, tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi (Cass. civ., I, n. 10488/98). Il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili agli amministratori o ai sindaci non può insomma essere confuso con il risultato negativo della gestione patrimoniale della società nel suo complesso, sfociata poi nel dissesto e nell’insolvenza, e non può quindi essere identificato con l’entità del danno risarcibile. Lo sbilancio patrimoniale di una società insolvente, infatti, può avere cause molteplici, non necessariamente tutte riconducibili al comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società.La sua concreta misura dipende spesso non tanto dal compimento di uno o più atti illegittimi, quanto dalla gestione nel suo complesso e dalle scelte discrezionali in cui questa si traduce, attività peraltro sottratte al controllo di legittimità del giudice, che non può mai investire anche il merito delle decisioni imprenditoriali cui un rischio economico è sempre connaturato. D’altra parte nemmeno in tale ambito può venire meno il principio della necessità dell’individuazione di un preciso nesso di causalità tra il comportamento illegittimo di cui il soggetto è chiamato a rispondere e le conseguenze che ne siano derivate nella sfera giuridica altrui e richiedono che di tale nesso sia fornita la prova da parte di chi invoca il risarcimento. Un automatismo di tal genere non solo condurrebbe a risultati che empiricamente risultano poco rispondenti all’effettiva realtà dei fatti, ma soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con tali principi. Ciò non toglie che possa essere utilizzato per un risarcimento del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. una volta accertata l’impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenza dannose dei singoli atti illegittimi imputati ad amministratori e sindaci della società. E ciò purché sussistano i presupposti applicativi di tale norma, e cioè l’effettiva impossibilità di addivenire ad una ricostruzione degli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio sociale dall’illegittimo comportamento degli organi della società, ciascuno distintamente valutato e, comunque, la plausibilità logica nel caso concreto dell’imputazione causale dell’intero sbilancio patrimoniale della società a tale comportamento. Fatte queste premesse, deve anzitutto osservarsi che coglie nel segno l’osservazione della curatela attrice relativa alla mancanza del libro giornale, e dunque alla difficoltà di ricostruire la situazione contabile della società in conseguenza di una condotta, l’omessa tenuta della citata scrittura non può pregiudicare l’accertamento del credito risarcitorio fatto valere.Non solo, a ciò occorre aggiungere che dall’esame della consulenza tecnica d’ufficio emerge che, presi a base dell’accertamento i dati dei bilanci del 2001 e del 2002 (in atti) e pur nella difficoltà di ricostruire il progressivo aggravamento del dissesto della società in modo analitico - invero il quesito ne chiedeva l’accertamento mese per mese in relazione ai diversi periodi in cui i convenuti si erano succeduti alla carica di amministratori - il formarsi ed il progressivo crescere del dissesto, cui ancorare la misura del danno cagionato, può comunque essere ricostruito nel suo risultato finale. A tale proposito deve evidenziarsi come la maggior parte di esso si sia formato negli anni 2003 e 2004. È a quel periodo infatti che a parere del consulente può essere ricondotta la maggior parte dei debiti contratti dalla società e che poi hanno determinato il dissesto finale il quale, espressione inequivoca dell’insolvenza, ha determinato il fallimento della società. Poiché il dissesto della società al 31/12/02 ammontava ad €. 305.239,00 e quello alla data della dichiarazione di fallimento, il 19/4/05, ammontava ad €. 578.360,96, la differenza di €. 273.121,96 costituisce l’aggravamento del dissesto della società in quel lasso di tempo che può essere casualmente collegato alla condotta omissiva degli amministratori. D’altra parte gli accertamenti e le valutazioni compiute dal CTU in relazione alla formazione ed all’aggravamento del dissesto sociale, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivate, oltre che non infirmate da specifiche contestazioni contrarie delle parti, e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo Collegio. A tale proposito deve rilevarsi come lo stesso consulente tecnico nel proprio elaborato abbia analiticamente replicato alle osservazioni svolte dai consulenti delle parti con motivazioni logiche ed esaurienti che il Collegio ritiene di condividere integralmente. D’altra parte proprio l’omissione degli amministratori ha consentito la prosecuzione dell’attività sociale e l’aggravamento del dissesto, che può essere causalmente collegato a tale omissione: la messa in liquidazione della società avrebbe – all’evidenza – impedito la prosecuzione dell’attività e l’aggravamento del dissesto. Per tali motivi tutti i convenuti devono essere condannati al pagamento in solido fra loro della somma di €. 273.121,96. Trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento, e cioè al 19/4/05, su tale somma e fino alla data odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.), nella misura, ritenuta equa da questo Tribunale, degli interessi legali. Non si tratta di interessi in senso tecnico né a fortiori di interessi moratori (mancando un espresso richiamo dell’art. 1224 c.c. da parte dell’art. 2056 c.c.), bensì di una voce di danno separata (sub specie di lucro cessante), mirata a ricomporre lo stato patrimoniale rimasto alterato per la privazione del bene o, come nel caso in esame, nel suo equivalente pecuniario a far data dal momento dell’illecito. Poiché questa voce di danno non può essere liquidata autonomamente, non applicandosi l’art. 1224 c.c., è onere del danneggiato dare la prova del danno a lui derivato dal ritardato pagamento. Tale prova, tuttavia, può essere riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, ed il lucro cessante può essere liquidato utilizzando il criterio degli interessi, in misura legale. E così dalla data del fallimento a quella dell’odierna decisione devono in definitiva essere calcolati gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata. Sulla somma così determinata, pari ad €. 306.711,78, sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo. Con la liquidazione infatti il debito di valore diviene debito di valuta e sulla relativa somma sono dovuti i soli interessi compensativi, e segnatamente corrispettivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; sono definitivamente poste a carico di tutti i convenuti in solido fra loro quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti. 

P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela fallimentare di F. s.r.l., in persona del curatore fallimentare contro C. G., C. M., P. M., G. I. e S. I. e con la chiamata in causa di B. A., F. A. e L. I., ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
- dichiara inammissibili le domande nei confronti di B. A., F. A. e L. I.;
- condanna C. G., C. M., P. M., G. I. e S. I., in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 306.711,78, oltre agli interessi legali dal 20/12/07 all’effettivo soddisfo;
- condanna C. G., C. M., P. M., G. I. e S. I. al pagamento delle spese processuali a favore della curatela fallimentare, che liquida in complessivi €. 18.535,00, di cui €. 2.149,14 per spese, €. 8.980,00 per diritti ed €. 9.500,00 per onorari, oltre alle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna P. M. e S. I. al pagamento delle spese processuali a favore di B. A., F. A. e L. I. che liquida – per ciascuna difesa – in complessivi €. 14.112,00, di cui €. 20,00 per spese, €. 4.592,00 per diritti ed €. 9.500,00 per onorari, oltre alle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di C. G., C. M., P. M., G. I. e S. I. le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti.
Così deciso in data 20/12/2007 nella Camera di Consiglio della Seconda del Tribunale di Mantova.


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