Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11829 - pubb. 22/12/2014

L'affitto di azienda esclude la continuità aziendale. Contratti pendenti, nozione, contraddittorio con il terzo e non opponibilità al concordato preventivo del patto di compensazione

Tribunale Ravenna, 22 Ottobre 2014. Est. Farolfi.


Concordato preventivo - Affitto di azienda a Continuità aziendale - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Valutazione del carattere abusivo dell'istanza e della sua coerenza al piano concordatario

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Ratio - Applicabilità alla fase preconcordataria

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Nozione - Contratti pendenti nel fallimento

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contraddittorio con la controparte contrattuale - Necessità - Esclusione - Procedimento di cui all'articolo 669 bis e seguenti c.p.c. - Udienze di cui all'articolo 162 e 174 L.F.

Concordato preventivo - Rapporti pendenti - Rapporti bancari con anticipazioni e cessioni di credito - Applicazione dell'articolo 169 bis L.F. - Esclusione

Concordato preventivo - Rapporti pendenti - Rapporti bancari - Mandato all'incasso, garanzie sul credito e clausola di compensazione - Applicazione della disciplina di cui all'articolo 169 bis L.F. - Esclusione

Concordato preventivo - Patto di compensazione - Opponibilità - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Concordato di natura liquidatorie - Scioglimento dei contratti di interest rate swap - Ammissibilità



Nell'ambito del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F., la esplicita previsione del requisito della "cessione di azienda in esercizio" consente di escludere  che il concordato con continuità possa essere attuato tramite la distinta ipotesi dell'affitto di azienda.

Il controllo in ordine allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. si esplica attraverso la verifica da parte dell'organo giurisdizionale dell'eventuale carattere abusivo del ricorso allo strumento nonché della coerenza dell’istanza di scioglimento rispetto al piano concordatario proposto.

L’art. 169 bis L.F. evidenzia una ratio convergente nel favorire l’accesso alla procedura di concordato ed a perseguire soluzioni non puramente liquidatorie o comunque più efficienti rispetto all’alternativa fallimentare; come tale, detta disposizione è compatibile anche con la fase preconcordataria, anche se, in questa fase, potrà farsi luogo, precauzionalmente ed in relazione al materiale probatorio in quel momento presumibilmente censibile, ad un provvedimento di semplice sospensione e non di scioglimento del rapporto di cui dovrebbe altrimenti opinarsi la definitività o revocabilità.
L’espressione “contratti in corso di esecuzione” deve essere interpretata coerentemente a quanto previsto negli artt. 72 e ss. L.F., ove si fa riferimento a “contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti”.

Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 169 bis L.F., il contraddittorio con la controparte contrattuale – peraltro non previsto espressamente dalla norma - non deve essere necessariamente preventivo: se infatti può risultare necessario prima della pronuncia di scioglimento relativamente ad un rapporto di una certa complessità, lo stesso potrebbe utilmente integrarsi (per chi ammette il ricorso nella fase prenotativa) nel corso dell’udienza di cui all’art. 162 L.F. previa apposita notifica dell’istanza, non risultando contrario ai principi processuali (sia in rapporto  agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., sia in rapporto alle norme sui procedimenti camerali) la scissione fra una fase d’urgenza inaudita altera parte ed una successiva, condotta nel contraddittorio e volta all’approfondimento del merito della vicenda. In corso di concordato, poi, anche l’udienza di cui all’art. 174 L.F. può inoltre costituire un utile momento di confronto con il creditore, anche in ordine all’entità della sua ammissione al voto (fermo restando che la decisione del giudice delegato su questo punto non sarà vincolante rispetto ad un eventuale accertamento dell’indennizzo avanti al giudice ordinario).

Non può dirsi pendente e, quindi, assoggettabile alla disciplina di cui all'articolo 169 bis L.F., il rapporto bancario nel quale la banca abbia concesso anticipazioni non a fronte di mera girata per l'incasso o altro forma di mandato, ma dietro espressa cessione del credito vantato dalla cliente nei confronti di terzi. In tal caso, infatti, la banca risulta aver concretamente erogato la propria prestazione mediante l'accredito dell'anticipazione ed il cliente finanziato ha operato da parte sua la cessione del credito corrispondente, cosicché il rapporto non può dirsi pendente o parzialmente ineseguito da entrambe le parti.

Può essere accolta l'istanza di scioglimento o di sospensione di cui all'articolo 169 bis L.F. dei rapporti bancari nei quali la linea di smobilizzo dei crediti non sia regolata dal meccanismo di anticipazione verso cessione del credito, ma piuttosto da altre forme compatibili con il concetto di rapporto pendente, quali il mandato all'incasso, la garanzia sul credito e la clausola di compensazione.

In tema di opponibilità del patto di compensazione alla procedura fallimentare, va rilevato che il meccanismo della compensazione risulta essere impedito dall'automatic stay connesso all'apertura del procedimento di concordato prenotativo, non essendo consentito ottenere mediante una compensazione pattizia quello che non sarebbe consentito ottenere neppure mediante procedimento esecutivo; a ciò va aggiunta la considerazione che l'articolo 69 bis L.F., il quale prevede la consecuzione tra procedura minore e quella maggiore, fa decorrere il periodo sospetto dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che potrebbe risultare inefficace od illegittima la compensazione operata dalla banca mediante il meccanismo di elisione o di compensazione.

Può essere accolta, ai sensi dell'articolo 169 bis L.F., la richiesta di scioglimento dei contratti di investimento in strumenti derivati (interest rate swap), la cui natura è incompatibile con il carattere concorsuale della procedura, nell'ambito del quale il procedimento di concordato con riserva si innesta, nonché con il carattere liquidatorio della domanda di concordato.

(Nel caso di specie, è stata accolta la richiesta di scioglimento di contratti di leasing in ragione della natura puramente liquidatoria del piano e conforme all’interesse generale dei creditori concordatari lo scioglimento di dette rapporti, apparendo ingiustificato che la società (che per di più ha oramai concesso in affitto il ramo d’azienda produttivo ad un soggetto terzo) continui a far fronte a canoni in prededuzione, per beni strumentali allo svolgimento di detta attività, approntando i relativi fondi ed accantonamenti sino alla completa esecuzione dei rapporti, risultando invece ben più vantaggioso e coerente con il piano l’immediato scioglimento; il Tribunale ha, poi, precisato che tale interruzione del rapporto comporterà il riconoscimento di un credito chirografario in capo alle società di leasing coinvolte pari ai canoni non pagati ed a scadere, oltre ad eventuali oneri e penali, detratto il valore residuo del bene da restituire, di cui il commissario giudiziale dovrà tenere conto anche ai fini dell’ammissione al voto.) (Redazione IL CASO.it - riproduzione riservata)


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