Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11798 - pubb. 17/12/2014

Rilievo d’ufficio della Nullità

Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Dicembre 2014, n. 26243. Est. Bucciante.


Contratto – Nullità (rilevabilità d’ufficio della) – Limitazioni – Esclusione



L’art. 1421 cod. civ. non conosce né consente limitazioni di grado: al giudice di appello è fatto obbligo di rilevare d’ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata o in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.; tale obbligo deve ritenersi attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., che consente la proposizione di eccezioni rilevabili d’ufficio; la declaratoria di inammissibilità della domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità  per novità della questione non ne impedisce la conversione e l’esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall’appellante in quanto rilevabile d’ufficio; il giudice d’appello non potrà limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità – emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito (l’inammissibilità della domanda) ed un implicito significato (la validità negoziale) –, ma deve, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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