ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11772 - pubb. 11/12/2014.

Violazione delle norme di condotta e rilevanza del possesso di titoli strutturati con valore nominale superiore a quello di acquisto


Tribunale di Perugia, 28 Novembre 2014. Est. Arianna De Martino.

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell'intermediario – Violazioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11522/98 avvenute nella fase precedente rispetto alla stipulazione del contratto d’investimento – Rimedi a disposizione del cliente – Responsabilità precontrattuale – Prescrizione – Sussiste

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell'intermediario – Violazioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11522/98 – Rimedi a disposizione del cliente – Vizi della volontà – Annullamento – Prescrizione – Sussiste

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell'intermediario – Violazioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11522/98 – Rimedi a disposizione del cliente – Vizi della volontà – Annullamento – Convalida – Sussiste

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell'intermediario – Rimedi a disposizione del cliente – Responsabilità contrattuale – Violazioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11522/98 – Infondatezza – Possesso di titoli ristrutturati di valore nominale superiore rispetto a quello di acquisto – Inesistenza del danno – Sussiste


L’azione di responsabilità precontrattuale in materia di intermediazione finanziaria può configurarsi solo in relazione alle violazioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11522/98 avvenute nella fase precedente rispetto alla stipulazione del contratto d’investimento e si prescrive entro il termine di cinque anni. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)

L’azione di annullamento per vizi della volontà in materia di intermediazione finanziaria, per violazioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11522/98, si prescrive entro il termine di cinque anni. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)

L’azione di annullamento per vizi della volontà in materia di intermediazione finanziaria, per violazioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11522/98, è soggetta a convalida, per effetto della percezione delle cedole obbligazionarie. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)

L’azione di risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale, per violazioni del TUF e del Regolamento Consob n. 11522/98, è infondata nel merito ove sia dimostrato il possesso, nel portafoglio del cliente-attore, di titoli c.d. “ristrutturati” (acquisti in conseguenza di un’Offerta Pubblica di Scambio) aventi un valore nominale superiore rispetto a quello di acquisto. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandro Giorgetta – Studio Legale Ghia, Roma - Milano


Il testo integrale