Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11734 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 14 Marzo 2014. .


Fallimento – Leasing traslativo – Insinuazione al passivo prima della vendita o ricollocazione commerciale del bene – Esclusione



Ai sensi del terzo comma dell’art. 72 quater L.F. il concedente ha diritto a insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione. Si ritiene che il credito da considerarsi sia quello complessivo, ovvero comprensivo di capitale scaduto attualizzato e rate scadute e impagate ante fallimento e ciò per differenza rispetto all’espressione “credito residuo in linea capitale” di cui al comma 2 del medesimo. Pertanto, alla luce della chiara dizione letterale della norma, si ritiene che non si possa ammettere al passivo il credito vantato dalla società di leasing (che in sede di ricorso ex art. 98 L.F. richiedeva l’ammissione sia dei canoni scaduti che di quelle a scadere), perché si tratta di credito non ancora determinato, perché dipendente dagli esiti delle ricollocazione. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)


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