Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11728 - pubb. 04/12/2014

Nullità della citazione solo se non c’è difesa nel merito

Cassazione civile, sez. VI, 16 Ottobre 2014, n. 21910. .


Nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. – Inosservanza dei termini o mancanza di avvertimento – Nullità – Difese nel merito – Esclusione



Il terzo comma dell’art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell’avvertimento ai sensi dell’art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convento, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell’eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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