Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11699 - pubb. 01/12/2014

Ratio del divieto di falcidia di Iva e ritenute: vietare, in assenza del consenso dell'Erario, la falcidia di crediti oggetto di appropriazione in procedure di natura negoziale affidate all’iniziativa del debitore

Tribunale Pordenone, 27 Novembre 2014. Est. Petrucco Toffolo.


Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Termine per la costituzione in giudizio - Natura perentoria - Esclusione

Concordato preventivo - Falcidia del credito Iva e per ritenute - Ratio della disposizione - Evitare nelle procedure concorsuali di natura negoziale la falcidia di crediti oggetto di appropriazione



Il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 180 L.F. per la costituzione in giudizio delle parti e di ogni interessato ha carattere ordinatorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'estensione del divieto di falcidia al credito erariale relativo alle ritenute, operata dal d.l. 78/2010, convertito con legge n. 30/2010, benché non possa ricondursi al principio di indisponibilità del tributo in quanto risorsa dell'Unione Europea, è giustificato da evidenti ragioni di carattere sistematico e dalla lettura stessa della norma, la quale equipara il trattamento delle due tipologie di credito ed impedisce di considerare falcidiabile il solo credito per ritenute in assenza di transazione fiscale. La stessa Relazione ministeriale che ha accompagnato il d.l. 78/2010 sottolinea che l’equiparazione delle ritenute all’imposta sul valore aggiunto “trova il suo fondamento nel fatto che anche le ritenute operate dal sostituto d’imposta a titolo di acconto sono poi utilizzate in detrazione dal sostituito, in diminuzione del proprio debito tributario” e prosegue osservando che “anche le ritenute d’acconto sono somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato. Le analogie con l’imposta sul valore aggiunto rendono irragionevole una disparità di trattamento” ed invero consentono d’individuare nell’attuale disposizione una nuova unitaria ratio nell’obiettivo del legislatore di non consentire, nelle procedure concorsuali connotate da elementi di negozialità e quindi affidate all’iniziativa del debitore, la falcidia per crediti erariali connotati dall’intervenuta appropriazione da parte dello stesso di somme da questi raccolte per essere riversate all’Erario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Omologa, termine per la costituzione in giudizio

Pagamento parziale di Iva e ritenute: natura della disposizione

Pagamento parziale di Iva e ritenute: divieto


 


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