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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11675 - pubb. 27/11/2014.

Ragionevole durata del piano di concordato e affitto di azienda


Tribunale di Avezzano, 22 Ottobre 2014. Est. Francesca Proietti.

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Remissione sul ruolo – Non necessità

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Legittimazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità – Sussistenza

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Continuità aziendale senza cessione dell’azienda locata – Inammissibilità

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Durata ultraquinquennale – Assenza di garanzie – Inammissibilità

Concordato preventivo liquidatorio – Durata massima


Attesa la peculiare natura del giudizio di omologazione, il tribunale può procedere direttamente alla delibazione del ricorso di omologazione, senza previa rimessione sul ruolo per il perfezionamento delle comunicazioni al ceto creditorio. (Antonio d’Onofrio) (riproduzione riservata).

Alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e di merito, l'autorità giudiziaria è tenuta ad effettuare il giudizio di ammissibilità della proposta in tutte le fasi salienti della procedura, dal deposito del ricorso fino all'omologazione compresa. Pertanto, anche nella fase di omologazione, il tribunale è legittimato a verificare la sussistenza e/o la persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura, nei limiti dei suoi poteri, afferenti esclusivamente alla valutazione della regolarità formale della domanda, nonché alla effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura. (Antonio d’Onofrio) (riproduzione riservata).

Ai sensi dell’art. 186-bis L.F., la proposta concordataria e il relativo piano possono dirsi in continuità quando la proponente preveda esplicitamente l'obbligo di acquisto dell'azienda in capo all'affittante. Qualora, infatti, venga previsto un affitto d'azienda fine a se stesso, (ossia senza previsione di cessione e/o acquisto in favore dell'affittante, la cui durata sia superiore alla proposta concordataria, con canone d'affitto in misura fissa e del tutto disancorato dal flusso economico dell'impresa affittante) ciò determina una incolmabile lacuna informativa a detrimento del ceto creditorio che pregiudica la stessa fattibilità giuridica della proposta. Tale pregiudizio si acuisce in assenza di previsione di adeguate garanzie e cautele per il caso di retrocessione dell’azienda. (Antonio d’Onofrio) (riproduzione riservata).

Secondo la più autorevole dottrina aziendalistica, un piano può dirsi davvero realizzabile solo entro un arco temporale ricompreso tra i tre e i cinque anni, in quanto la riduzione del segmento temporale di durata della procedura consentono di ridurre il rischio di mal prevedere le tendenze future, potenzialmente compromettenti la riuscita del piano: indi, ordinariamente, il concordato preventivo in continuità aziendale non può avere durata superiore ai cinque anni. In caso di previsione di durata superiore, l'interessato dovrebbe motivare adeguatamente la scelta operata e, soprattutto, dovrebbe predisporre misure dirette a prevenire rischi non agevolmente pronosticabili che possono, comunque, compromettere l'attuazione del piano medesimo. (Antonio d’Onofrio) (riproduzione riservata).

Il concordato liquidatorio, ovvero diretto alla cessione degli asssets dell’impresa al fine di porre termine alla sua crisi, non può avere durata superiore a sei anni, in linea con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.; legge n. 89/2001) che fissa in tale lasso temporale il termine di durata massima delle liquidazioni concorsuali. (Antonio d’Onofrio) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Ragionevole durata del piano di concordato (182 l.f.)

Ragionevole durata del piano di concordato (186bis l.f.)