Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11673 - pubb. 26/11/2014

Il ricorso per concordato con riserva non dà inizio alla procedura di concordato preventivo ed il termine per il deposito del piano non ha natura processuale bensì sostanziale

Tribunale Nocera Inferiore, 28 Ottobre 2014. Est. Fucito.


Concordato con riserva - Termine per il deposito del piano e della documentazione - Natura processuale - Esclusione

Concordato con riserva - Effetti del ricorso di cui all’articolo 161, comma 6, L.F. - Attivazione della procedura di concordato preventivo - Esclusione



Il termine concesso dal tribunale per il deposito del piano e della documentazione a fronte della domanda di concordato preventivo con riserva di all’articolo 161, comma 6, L.F. ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile la sospensione feriale dei termini. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il deposito del ricorso di cui all’articolo 161, comma 6, L.F., il quale consente la prenotazione degli effetti di cui all’articolo 168 L.F., non dà di per sé inizio alla procedura di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Concordato con riserva (art. 168)


 


Testo Integrale