Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11670 - pubb. 26/11/2014

Finanziamento fondiario ex art. 38 D.Lgs. 385/1993 e conseguenze della violazione del limite di finanziabilità

Tribunale Firenze, 30 Ottobre 2014. Est. Isabella Mariani.


Limite di finanziabilità - Ratio e natura della relativa norma - Limite di finanziabilità - Conseguenze della violazione



Dove la legge ha regolato con limiti e vincoli l’attività creditizia si verte sempre in materia di norme inderogabili ed imperative, preordinate al regolare andamento dell’attività stessa, che è essenziale all’economia nazionale, come affermato dalle Sezioni Unite di legittimità con la decisione n. 8355 del 13 ottobre 1994. (Giampiero Tronci) (riproduzione riservata)

Non è condivisibile la ricostruzione della normativa di sistema come normativa a tutela del solo interesse bancario alla conservazione dell’integrità patrimoniale; deve conseguentemente ritenersi che la disposizione che determina i limiti di finanziabilità nel credito fondiario sia norma imperativa, la cui violazione determina la nullità del contratto ex art. 1418, comma 1, c.c.. (Giampiero Tronci) (riproduzione riservata)
 
La norma dettata in tema di limiti di finanziabilità nel credito fondiario concerne la genesi del rapporto contrattuale ed incide direttamente sull’oggetto del contratto in quanto attiene agli elementi essenziali dello stesso. (Giampiero Tronci) (riproduzione riservata)

Nel contratto di credito fondiario caratterizzato dal superamento dei limiti di erogazione non può dichiararsi la nullità parziale e la conversione della porzione colpita da nullità in contratto di mutuo ipotecario ordinario. (Giampiero Tronci) (riproduzione riservata)

Grava sulla banca l'onere di dimostrare il rispetto del limite di finanziabilità del mutuo fondiario di cui all'art. 38 TUB; ciò in ragione dell'inerenza del fatto da provare alla posizione soggettiva della banca ed in considerazione del fatto che è impossibile per il creditore accedere alla documentazione in possesso dell'intermediario o avere adeguate conoscenze per attivare la richiesta di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. (Franco Benassi - Riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Giampiero Tronci


Il testo integrale


 


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