Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1165 - pubb. 25/03/2008

Dichiarazione di fallimento della società in liquidazione, competenza

Tribunale Mondovì, 06 Marzo 2008. Est. Demarchi.


Dichiarazione di fallimento – Competenza per territorio – Luogo di effettivo svolgimento dell’attività – Società in liquidazione – Sede della liquidazione.



Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si deve avere riguardo alla sede effettiva della società, intendendosi per tale quella di effettivo svolgimento dell’attività di impresa. In mancanza di prova contraria, il luogo di effettivo svolgimento dell’attività corrisponde con la sede legale e, qualora la società sia in liquidazione, per radicare la competenza in luogo diverso da quello della sede legale è necessario dimostrare che l’esercizio dell’attività, anche di natura liquidatoria, si svolge altrove. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



omissis

SENTENZA

A seguito del ricorso presentato da F. Snc, in data 10.01.2008

IL COLLEGIO

Ritenuto che l’impresa M.P.S. s.r.l. in liquidazione si trovi in stato di insolvenza, come emerge inequivocabilmente dai dati contabili e di bilancio evidenziati negli allegati e nella relazione della Guardia di Finanza, nonché dalle sommarie informazioni assunte presso le agenzie di riscossione (si deve poi considerare che l’insolvenza non è contestata dalla convenuta, la quale si è limitata a contestare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere A e B dell’art. 1 della legge fallimentare).

Considerato che l’entità dei crediti scaduti e non pagati è di gran lunga superiore ai limiti di legge (art. 15 l. fall.), come accertato attraverso le informazioni assunte presso l’agente di riscossione Equitalia Nomos spa.

Considerato che risulta pacificamente superato il limite di cui all’art. 1 co. II lettera A), in quanto l’attivo patrimoniale nell’esercizio del 2006 è stato superiore al milione di euro (v. relazione della Guardia di Finanza).

Considerato che la competenza per territorio non risulta legata alla sede della liquidazione, bensì alla sede effettiva della società.

Considerato che la sede legale risulta essere ad oggi (e comunque entro l’anno dal deposito del ricorso) nell’ambito di questo circondario (v. certificato camerale in atti).

Considerato che fino a prova contraria la sede effettiva deve ritenersi coincidente con quella legale.

Considerato che il debitore non ha dato idonea prova di aver trasferito la propria sede effettiva almeno un anno prima del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Ritenuto che non sia sufficiente, a tal fine, il deposito dell’atto notarile rogato in data 28.09.2006, attestante la dichiarazione dell’assemblea della società che “…la sede della liquidazione sarà in Albenga…”.

Considerato che per radicare la competenza in luogo diverso da quello della sede legale della società occorre dare la prova dell’effettivo esercizio dell’attività (anche di natura liquidatoria) in questo diverso luogo.

Considerata l’irrilevanza di una mera dichiarazione di intenti (peraltro, l’utilizzazione del verbo al tempo futuro [..sarà..] non consente nemmeno di datare temporalmente l’eventuale effettivo trasferimento dell’attività, per cui deve farsi applicazione del disposto dell’art. 9 co.II l. fall.).

Ritenuto che l’asserito trasferimento (solo formale) ad Albenga (e poi a Cairo Montenotte, come dichiarato nella comparsa di costituzione) non sia altrimenti giustificabile se non con il tentativo di rendere più difficili le iniziative dei creditori, dato che la società aveva sede ed unità locale esclusivamente in territorio ricadente nel circondario di Mondovì, fino alla messa in liquidazione (v. certificato camerale in atti).

Considerato che anche dal verbale di pignoramento negativo del 24.09.2007, tentato proprio in Albenga, emerge la persistenza della sede sociale effettiva in territorio di Mondovì (l’Ufficiale Giudiziario ha preso atto che in Albenga esiste solo l’ufficio dei commercialisti che si occupano della contabilità, e non altro).

Ritenuta, pertanto, la competenza per territorio dell’adito tribunale

P.Q.M

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 ss. l fall.

Visto l’art. 22 d. lgs. 169/2007

dichiara

il fallimento di MP S. srl in liquidazione, con sede in Mondovì, via **

N o m i n a

Giudice delegato il dr. Paolo Giovanni Demarchi e Curatore il dr. **, con studio in Cuneo,

O r d i n a

al fallito – qualora non vi avesse ancora provveduto - il deposito in cancelleria, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori

A s s e g n a

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

S t a b i l i s c e

che l’esame dello stato passivo abbia luogo il giorno 3.06.2008, alle ore 11.15, presso la stanza del giudice delegato  (piano 1, stanza 4), nel Tribunale di Mondovì. 

Mondovì, 6 marzo 2008

Il giudice estensore

Dott. P.G. Demarchi

Il Presidente

Dott. Rodolfo Magrì


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