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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11640 - pubb. 19/11/2014.

Crediti prededucibili e compenso dei professionisti che hanno assistito la società per la proposta di concordato. Autorizzazione a finanziamento bancario per la costituzione del deposito giudiziale ex art. 163 l. fall. e prededuzione


Tribunale di Rimini, 17 Ottobre 2014. Est. Rossino.

Concordato Preventivo – Crediti prededucibili – Crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale – Attività professionale a favore dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo – Prededucibilità – Esclusione

Finanziamenti in funzione o in esecuzione del concordato preventivo – Somme necessarie per il deposito giudiziale ex art. 163 l. fall. – Autorizzazione a contrarre il finanziamento presso istituto bancario – Ammissibilità – Prededuzione


I crediti dei professionisti che hanno assistito la società per la predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo non possono essere collocati in prededuzione, con l’unica eccezione del compenso per l’attestatore.

In sede di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, il tribunale può autorizzare il ricorrente a contrarre un finanziamento bancario necessario per la costituzione del deposito giudiziale ex art. 163 l. fall., riconoscendo la prededuzione al corrispondente credito ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 quater, comma 2, l. fall.. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


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