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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11631 - pubb. 19/11/2014.

Non vi può essere continuità aziendale in mancanza della prosecuzione dell’attività in capo al debitore


Tribunale di Busto Arsizio, 01 Ottobre 2014. Est. Elisa Tosi.

Concordato preventivo - Natura del concordato - Rilevanza del piano nella fase successiva all’omologa

Concordato preventivo - Cessione dell’azienda immediatamente dopo il decreto di omologazione - Continuità aziendale - Esclusione

Concordato preventivo - Attività di impresa cessata prima della presentazione della domanda o nelle more dell’omologazione - Continuità aziendale - Esclusione

Concordato preventivo - Affitto di azienda - Continuità aziendale -  Esclusione - Esercizio dell’impresa come elemento di acquisizione del fabbisogno concordatario - Necessità

Concordato preventivo - Qualificazione del procedura in termini di continuità aziendale - Prevalenza o marginalità dei flussi derivante dalla prosecuzione dell’attività - Irrilevanza - Mantenimento in esercizio anche di una sola parte o ramo dell’azienda - Sufficienza


Il piano concordatario non prende avvio dalla data di ammissione del debitore alla procedura, bensì dalla successiva omologazione, quando il progetto elaborato diventa vincolante per il debitore, è dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 180, comma 5, L.F. e non può più essere modificato per effetto dell’approvazione dei creditori; conseguentemente, allo scopo di qualificare la natura del concordato non è decisiva l’eventuale prosecuzione dell’azienda nel periodo compreso tra il deposito del ricorso per concordato e l’omologazione ove tale gestione non sia prevista anche nella successiva fase attuativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può qualificarsi con continuità aziendale un piano che preveda la cessione dell’azienda immediatamente dopo il decreto di omologazione (ipotesi configurabile ogni qualvolta si sia in presenza di un’offerta irrevocabile di acquisto il cui perfezionamento e attuabile subito dopo la chiusura della procedura), perché, in tal caso, non vi è spazio per l’esercizio dell’azienda da parte del debitore nella fase esecutiva del concordato, né vi è alcun rischio di impresa gravante sui creditori sociali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è configurabile come concordato con continuità aziendale quello nel quale l’attività di impresa e di fatto già cessata prima della presentazione della domanda o nelle more dell’omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sono da escludere dal novero della continuità aziendale tutte le fattispecie concordatarie caratterizzate dalla presenza di un contratto di affitto d’azienda. In particolare, non rientrano nella nozione di concordato con continuità aziendale le ipotesi in cui tale contratto, sia pure corredato da un impegno irrevocabile di acquisto da parte dell’affittuario, sia stato stipulato prima del deposito della domanda ex art. 161 L.F. o comunque prima dell’omologazione, atteso che il piano così strutturato non potrà contemplare l’esercizio dell’impresa come elemento di acquisizione del fabbisogno per il soddisfacimento dei creditori e posto che la cessione dell’azienda avverrà quando questa non sarà più in esercizio da parte del debitore. Il concordato può, infatti, essere ricondotto all’istituto di cui all’art. 186bis L.F. in tutte le ipotesi in cui il debitore prosegue nell’esercizio dell’impresa dopo l’omologazione: in via temporanea perché in vista di una cessione (anche eventualmente preceduta dall’affitto purché lo stesso intervenga dopo un periodo di gestione da parte del debitore) o in via definitiva perché in prosecuzione diretta in vista di un risanamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Allo scopo di qualificare il concordato con continuità aziendale non appare rilevante l’eventuale prevalenza o marginalità dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività aziendale nell’economia complessiva del piano. In altri termini, il mantenimento in esercizio anche di una sola parte o ramo dell’azienda, per quanto ridotta e ridimensionata rispetto all’originaria attività di impresa, è sufficiente a determinare l’integrale applicazione dello speciale statuto del “concordato con continuità”, senza che sia necessario compiere alcuna indagine comparativa (che presenta spesso rilevanti margini di incertezza) volta a stabilire la preponderanza dell’attivo riveniente dalla prosecuzione aziendale rispetto alla componente liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Roberto Ferrari


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Individuazione del momento di avvio del piano concordatario

La continuità aziendale

Concordato misto, liquidatorio e con continuità aziendale

Affitto di azienda

Cessazione dell'attività

Cessione di azienda