Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11622 - pubb. 10/01/2014

Collegamento negoziale e revocatoria ordinaria, impugnazione dell’atto più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode

Cassazione civile, sez. II, 23 Maggio 2008, n. 13404. Est. D'Ascola.


Revocatoria ordinaria - Pregiudizio alle ragioni del creditore - Desumibilità dal collegamento dell'atto impugnato con uno o più atti successivi - Ammissibilità - Necessità di impugnare l'ultimo o gli ultimi atti lesivi della garanzia patrimoniale - Esclusione - Impugnazione dell'atto più significativo - Sufficienza - Atto soggetto a revoca



Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo; in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode. (massima ufficiale)


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