Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11616 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 20 Maggio 2014. .


Finanziamento dei soci - Postergazione - Credito con natura eventuale - Diritto agli accantonamenti a riserva - Esclusione



La postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. è finalizzata alla tutela dei creditori terzi e ciò vale a maggior ragione quando i finanziamenti siano erogati dai soci di società sottocapitalizzate e con compagini ristrette. L’apporto di capitale di rischio, ancorché sub specie mutui, non attribuisce, infatti, ai soci finanziatori di una società in crisi il diritto di concorrere in pari grado con gli altri creditori sociali, poiché, diversamente opinando, il rischio d’impresa verrebbe trasferito di fatto su costoro, il che dimostra, ulteriormente, come il credito del socio finanziatore sia, all’interno di una procedura fallimentare, non già e non tanto un credito semplicemente condizionato, quanto un credito del tutto eventuale, al più ammissibile al passivo con postergazione e senza alcun diritto agli accantonamenti a riserva, come invece disposto per i creditori effettivamente condizionali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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