Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1160/2008p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Milano, 07 Febbraio 2008, n. 0. .


Fallimento – Collocazione privilegiata del credito IRAP – Privilegio di cui all’art. 2752, IV comma cod. civ. – Sussistenza.



Il credito IRAP, nella parte in cui può essere ammesso al passivo in via privilegiata, gode del privilegio previsto dal comma IV dell’art. 2752 cod. civ. e non di quello di cui al primo comma della medesima norma, posto che la disciplina istitutiva dell’IRAP (art. 3, comma 143, legge 662/1996 e d.lgs. n. 446/1997) sono da ricomprendere a pieno titolo nella categoria di norme richiamate dall’art. 2752 cod. civ. con la locuzione “legge per la finanza locale”.


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