ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11581 - pubb. 12/11/2014.

Risarcimento del danno integrale anche per lo straniero: non opera la reciprocità


Cassazione civile, sez. III, 04 Novembre 2014. Est. Carleo.

Risarcimento del danno non patrimoniale – Straniero – Reciprocità ex art. 16 preleggi – Applicabilità – Esclusione


L'art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada". (v. sul punto, ancor più recentemente, Cass. n. 8212/2013 in motivazione, v. anche Cass. n. 450/2011). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale