Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1158 - pubb. 18/03/2008

Pena pecuniaria ed estinzione

Tribunale Torino, 29 Gennaio 2008. Pres., est. Vignera.


Esecuzione – Magistratura di sorveglianza – Riabilitazione – Condizioni – Estinzione della pena principale – Pena pecuniaria – Mancata estinzione – Conseguenze – Mancata decorrenza del termine per la richiesta – Inammissibilità.

Esecuzione – Magistratura di sorveglianza – Riabilitazione – Condizioni – Condanne per fatti successivi – Buona condotta – Rilevanza – Fattispecie.



La mancata estinzione della pena pecuniaria inflitta con la sentenza di condanna impedisce la decorrenza del termine previsto per la riabilitazione e rende conseguentemente inammissibile la relativa richiesta. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

Condanne per fatti successivi alla sentenza costituente l’oggetto della domanda di riabilitazione rendono non configurabile il requisito della buona condotta, allorchè tali fatti siano della stessa indole di quelli precedenti. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


R.G. N.  2669/07

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

per il distretto della Corte di Appello di

TORINO

 

in persona dei signori

Dott. Giuseppe Vignera             Presidente

Dott. Marco Viglino                  Magistrato di sorveglianza

Dott. Massimo Norgia               Esperto componente

Dott. Maria Antonietta Perrone  Esperto componente

 

emette la seguente

ORDINANZA

 

nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di riabilitazione

 

nei confronti di R. U.                            nato a XXXX il XXXX

e residente/domiciliato in XXXX

difeso dall’Avv. C.P. del foro di Alessandria, di fiducia

istanza relativa ai seguenti provvedimenti:

-       sentenza del 24.09.1980 Tribunale Acqui Terme;

-       decreto penale del 13.06.1984 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 06.04.1990 Tribunale Alessandria;

-       sentenza del 02.07.1990 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 04.07.1990 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 09.08.1990 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 12.11.1990 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 07.02.1991 Pretura Alessandria;

-       decreto penale del 25.03.1991 GIP Pretura Alessandria;

-       sentenza del 06.04.1991 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 11.12.1991 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 08.01.1992 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 10.01.1992 Corte Appello Torino;

-       provvedimento cumulo del 20.04.1992 Procura Repubblica c/o Pretura Circondariale Ales-sandria;

-       sentenza del 11.01.1994 Pretura Alessandria;

-       sentenza del 01.03.1995 Pretura Genova;

-       sentenza del 11.04.2000 Tribunale Alessandria;

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Maria Pia Astore  e del di-fensore;

PREMESSO CHE:

-         la domanda è inammissibile nella parte relativa al decreto della Pretura di Alessandria in data 13 giugno 1984, riguardando esso un reato depenalizzato (emissione di assegni a vuoto) [“Nel caso in cui intervenga una abolitio criminis … deve essere applicata la disposi-zione dell'art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato) e non la riabilita-zione richiesta ai sensi dell'art. 178 c.p. Infatti, secondo quest'ultima norma, la riabilitazio-ne estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la leg-ge disponga altrimenti; mentre, quando è intervenuta un'abolizione del reato, la legge dispone diversamente, giacchè ai sensi dell'art. 673 c.p.p. il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto non è più previsto come reato ed adottan-do i provvedimenti conseguenti” (Cass. pen., Sez.III, 10/02/1995, n.411, Loi];

-         in relazione alla sentenza del Tribunale di Alessandria in data 11 aprile 2000 (l’ultima ri-spetto alle quali è stata richiesta la riabilitazione), la pena della  multa risulta essere stata pagata solo in parte (euro 36,67 rispetto ad un importo complessivo di euro 400,00), di guisa che la domanda è inammissibile anche in parte qua;

-         invero, “nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine … previsto per la riabilitazione occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecu-niaria, giacché anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena prin-cipale del reato” (Cass. pen., Sez. I, 15/10/2004, n. 47715, Condello, in Guida al Diritto, 2005, 14, 99);

-         irrilevante al riguardo è la circostanza che il Tribunale di Soveglianza di Torino il 29 gennaio 2003 abbia “dichiarata estinta la pena ed ogni altro effetto penale all’esito positivo dell’affidamento in prova”, dato che “l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio so-ciale estingue solamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria” (Cass. pen., Sez. Unite, 27/09/1995, n. 27, Sessa, in Foro It., 1996, II, 1; nello stesso senso Cass. pen., Sez. I, 03/12/2002, n. 2622, Cioffi);

-         rispetto alla pena de qua, infine, non si è ancora prodotto neppure l’effetto estintivo conse-guente all’indulto concesso con la l. 31 luglio 2006 n. 241, essendo quest’ultima entrata in vigore il 1° agosto 2006  (cfr. Cass. pen., Sez. I, 28/04/1993, Scibetta, in Cass. Pen., 1994, 2705: "Atteso il carattere meramente dichiarativo del provvedimento giurisdizionale di applicazione dell'indulto, deve ritenersi che il termine previsto dall'art. 179 c.p. per la concessione della riabilitazione decorra, in caso di pena condonata, non dalla data in cui il detto provvedimento è divenuto esecutivo, sibbene da quella di entrata in vigore del decreto di clemenza");

-         in relazione a tutte le altre sentenze, nella richiesta di riabiltazione non è stato dedotto nulla in ordine al risarcimento dei danni cagionati alle persone danneggiate dai relativi rea-ti, con conseguente violazione dell’art. 683, comma, 2, c.p.p. [“Nella richiesta (di riabilita-zione) sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni pre-viste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessa-ria”];

-         la domanda riguardante tali sentenze, pertanto, va rigettata nel merito per difetto del re-quisito de quo, presupponendo l’esercizio dei poteri istruttori officiosi il puntuale adempi-mento del predetto onere di allegazione della parte [cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/11/2000, n.4692 Sciuto, in Cass. Pen., 2002, 2815: “In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giu-dice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (Fattispecie in tema di riabilitazione in cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che la rinuncia della persona offesa al risarcimento del danno emergeva da una dichiarazione non autenticata - e quindi priva di valenza probatoria - discostandosi dal principio sopra enunciato, aveva respinto la istanza del condannato)”];

-         dall’istruttoria espletata ex officio, comunque,  è emerso altresì il il mancato pagamento (totale o parziale) delle spese processuali e/o di mantenimento in carcere riguardanti le sentenze del 9 agosto 1990, del 25 marzo 1991, dell’11 dicembre 1991, dell’8 gennaio 1992, del 10 gennaio 1992 e del 1° marzo 1995: rispetto alle quali, dunque, il rigetto nel merito della domanda si impone anche sotto questo profilo;

-         il fatto criminoso di cui alla sentenza del Tribunale di Alessandria in data 11 aprile 2000 [ri-spetto alla quale la domanda di riabilitazione (come testè detto) risulta inammissibile per mancata decorrenza del termine ex art 179, comma 1, c.p.], del resto, rende non configu-rabile il requisito della buona condotta rispetto a tutte le precedenti pronunce, poiché code-sto fatto (furto in concorso commesso nel 1994) è manifestazione della stessa capacità criminale estrinsecatasi nei delitti accertati con le precedenti sentenze (riguardanti quasi tutte reati della stessa indole: furti e rapina);

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda nella parte avente ad oggetto il decreto della Pretura di A-lessandria in data 13 giugno 1984 e la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 11 aprile 2000; rigetta la domanda nella parte avente ad oggetto gli altri provvedimenti.

Così deciso in Torino, 29 Gennaio 2008

Il Presidente estensore

Dr. Giuseppe Vignera


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