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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11573 - pubb. 10/01/2014.

Spetta la prededuzione al credito del professionista per la redazione del ricorso di concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2013. Est. Piccininni.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Prestazioni professionali - Attività a favore del fallimento funzionali al ricorso alle procedure concorsuali - Credito - Prededucibilità - Sussistenza - Fondamento


Il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni rese in favore dell’impresa per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell'art. 111, comma secondo, legge fall., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall'art. 182 quater della legge fall., che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo intervento operato con la legge n. 122 del 2010. (massima ufficiale)

Il testo integrale

Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com  

 

Massimario ragionato del concordato preventivo:

Credito del professionista