Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1154 - pubb. 16/04/2008

Affidamento in prova e certificazione del Ser. T.

Tribunale Torino, 29 Gennaio 2008. Pres., est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Istituti di prevenzione di pena – Misure alternative alla detenzione – Condannato tossicodipendente – Affidamento in prova terapeutico – Presupposti – Attualità dello stato di tossicodipendente – Accertamento – Certificazione di struttura sanitaria pubblica – Carattere vincolante – Esclusione – Fattispecie.



L’affidamento in prova per fini terapeutici presuppone l'attualità dello stato di tossicodipendente del beneficiario, per l’accertamento del quale il tribunale di sorveglianza non è vincolato dalla certificazione rilasciata al riguardo dalla struttura sanitaria pubblica (Ser. T.). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


R.G. N. 2485/07 

N.ordinanza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

per il distretto della Corte di Appello di

TORINO

 

 

in persona dei signori

Dott. Giuseppe Vignera            Presidente est.

Dott. Marco Viglino                 Magistrato di sorveglianza

Dott. Massimo Norgia               Esperto componente

Dott. Maria Antonietta Perrone  Esperto componente

 

emette la seguente

 

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di affidamento terapeutico in prova al servizio sociale

in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo n. 262/07 res del 07.11.2007 Proc. Rep. c/o Tribunale Asti

 

nei confronti di V. M. G.,                      nato a XXXX

e residente in  / domiciliato XXXXX

difeso dall’Avv. C.L. del foro di Torino, di fiducia

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Maria Pia Astore e del difensore;

PREMESSO CHE:

-       va rigettata, anzitutto, la domanda di affidamento in prova proposta ex art. 94 D.P.R. 309/1990, atteso che:

a)     a differenza di quanto previsto dall’art. 90  D.P.R. 309/1990 (che si riferisce a persona che “si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo”, l’art. 94 dello stesso D.P.R. presuppone una pena da eseguire “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente”: vale a dire, una tossicodipendenza o aolcooldipendenza attuale nell’istante;

b)     nella fattispecie deve escludersi la sussistenza di una condizione attuale di tossicodipendenza perché la relazione del SER.T. di Acqui Terme in data  21 novembre 2007 nei confronti del V. rileva: “disturbo di dipendenza di eroina in remissione completa, disturbo di abuso di cocaina in remissione completa, disturbo di abuso di cannabinoidi in remissione completa (questa specificazione ‘remissione completa’ è usata se nessuno dei criteri per dipendenza o abuso è risultato soddisfatto in un qualunque momento durante un periodo di mesi 12 o più)”: di guisa che (e considerato che la predetta relazione riproduce pedissequamente quella in data 23 agosto 2007, allegata all’istanza) da almeno 18 mesi il V. nel novembre 2007 lasciava “insoddisfatti” i tutti criteri in questione;

-       peraltro, non lievi perplessità suscita la procedura con la quale nella fattispecie sarebbe stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti (v. comunicazione del SER.T. di Acqui Terme in data 14 dicembre 2007), atteso che:

A)     la ricerca dei cataboliti urinari aveva precedentemente dato sempre esito negativo (v. pag. 3 della relazione del SER.T. in data 21 novembre 2007);

B)     l’anamnesi socio-familiare nella fattispecie si basava tutta sulle affermazioni dello stesso V. (v. pag. 2 ss. della relazione medesima);

C)     non v’è traccia alcuna dei prospettati colloqui con i familiari del predetto (del resto, dalla relazione dell’UEPE si desume che il padre si è sempre disinteressato del V., la madre è morta nel 1995, i nonni sono mancati da diversi anni, il fratello vive in una diversa città ed ha con il V. rapporti saltuarissimi, mentre con l’anziana zia l’istante è convissuto solo durante il breve periodo degli arresti domiciliari: di guisa che non si riesce a capire con quali persone avrebbero potuto concretamente e “fruttuosamente” svolgersi tali colloqui);

D)     dalla comunicazione in data 27 dicembre 2007 dell’Area Sanitaria della Casa di reclusione “San Michele” non risultano documentati né la tossicodipendenza dedotta dal V. né un suo specifico trattamento (parlandosi soltanto di soggetto entrato in Istituto “in buone condizioni generali” con “ansia di verosimile natura reattiva”: di tossicodipenza si parla solo de relato, cioè sulla base delle parole dello stesso V.!);

-       a ben considerare, quindi, l’accertamento della situazione di tossicodipendenza nella fattispecie si basa tutta e solo sulle parole del V., le quali, nondimeno, sono assolutamente contraddittorie in quanto il predetto nell’istanza al Tribunale di Sorveglianza ed al SER.T. ha dichiarato di essersi “disintossicato in carcere”;  in carcere ha, invece, dichiarato di aver cessato l’assunzione di sostanze “già prima dell’ingresso in Istituto”; tale ingresso, però, è avvenuto (il 10 marzo 2006, e quindi) appena due giorni dopo la consumazione della rapina di cui al capo D) della sentenza del Tribunale di Asti del 10 luglio 2007, la quale a dire dell’istante sarebbe stata (come tutte le altre) da lui commessa in condizione di tossicodipendenza: alla stregua di ciò, non è inveromile che le parole del V. siano espressione di quella parte della sua personalità, che in passato lo ha portato alla consumazione (anche) dei reati di … insolvenza fraudolenta e simulazione di reato (v. certificato penale);

-       l’affermazione del V. circa la sua condizione di tossicodipendente al momento della commissione dei fatti de quibus, inoltre, pare smentita dal ruolo concretamente svolto dal medesimo [dai capi di imputazione della sentenza del Tribunale di Asti in data 10 luglio 2007 (relativa alle rapine consumate tra il febbraio ed il marzo del 2006), invero, si desume che egli ha svolto il ruolo di autista (ruolo richiedente particolari doti di lucidità, autocontrollo e vigilanza, notoriamente assenti un un tossicodipendente da cocaina ed eroina)];

-       quella del V., pertanto, è assimilabile alla condizione (non di persona tossicodipendente, ma) di assuntore occasionale di stupefacenti;

-       qualora, poi, si volesse per ipotesi ritenere che il V. sia effettivamente ed  attualmente persona tossicodipendente, la sua domanda ex art. 94 D.P.R. 309/1990 dovrebbe essere egualmente rigettata per inidoneità del programma di recupero proposto dal SER.T., inidoneità desumibile dal fatto che il V. (i cui disturbi nel novembre 2007 sarebbero stati in “remissione completa”, risultando insoddisfatti da almeno 12 mesi tutti i criteri per dipendenza ed abuso: v. relazione del SER.T. in data 21 novembre 2007)  ha in epoca assai recente ripreso l’assunzione oppiodi e cannabinoidi (v. comunicazione del SER.T. in data 14 dicembre 2007);

-       quest’ultima circostanza, mentre fa considerare ancora attuale la pericolosità sociale del V. desumibile dai suoi numerosi e gravissimi precedenti penali, costituisce “specifica controindicazione” (specie se valutata in connessione con la denuncia per lesioni colpose presentata il 15 maggio 2007 da S. R. nei confronti del V.) rispetto all’attività lavorativa di autista, sulla quale è incentrata la domanda subordinata di affidamento in prova ex art. 47 O.P.: la quale, perciò, va parimenti rigettata;

-       inammissibile risulta, infine, la domanda di detenzione domiciliare, atteso che:

a)     l’art. 47 ter, comma 1 bis, ultima parte, L. 354/1975 prevede che “la presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis”;

b)     “in tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47 ter, comma primo bis, L. n. 354 del 1975, anche a seguito della sua novellazione ad opera dell'art. 7, comma quarto, n. 1 bis L. n. 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all'art. 4 bis della Legge sull'ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest'ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva” (Cass pen., Sez. I, 7 luglio 2006 n. 30804, Napolitano);

c)     le condanne in esecuzione riguardano 9 rapine aggravate ex art. 628, 1° e 3° comma, c.p. ed una tentata rapina aggravata ex artt. 56, 628, 1° e 3° comma, c.p.;

d)     poiché dalla sentenza del Tribunale di Asti in data 10 luglio 2007 si desume che per quest’ultimo reato (tentata rapina aggravata) è stato applicato un aumento di pena ex art. 81 c.p. (sulla pena precedente irrogata dal Tribunale di Alessandria del 9 marzo 2007) pari a mesi due di reclusione e poiché la pena ancora da espiare nella fattispecie è complessivamente pari a mesi 5 e giormi 12 di reclusione, una frazione di quest’ultima (pari a mesi 3 e giorni 12 di reclusione) è da imputare ad una rapina aggravata ex art. 628, 1° e 3° comma, c.p.;

e)     il delitto ex art. 628, 3° comma, c.p. rientra tra quelli contemplati dall’art. 4 bis, 1° comma, 4° periodo, L. 354/1975;

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e rigetta le residue istanze.

Si comunichi pure alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per i provvedimenti di sua competenza ex art. 656, comma 8, c.p.p.

Così deciso in Torino, 29 Gennaio 2008

Il Presidente estensore

Dr. Giuseppe Vignera


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