Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11526 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Mantova, 09 Ottobre 2014. .


Concordato preventivo di tipo liquidatorio – Possibilità per l’imprenditore di non mettere a disposizione tutti i beni ma solo una parte degli stessi – Assenza di violazione di regole di ordine pubblico – Inapplicabilità del principio di cui all’art. 2740 c.c. nella disciplina del concordato preventivo



Anche nel concordato di tipo liquidatorio, l’imprenditore può scegliere di non mettere a disposizione tutti i beni ma solo una parte degli stessi non violando tale scelta alcuna regola di ordine pubblico, non trovando applicazione l’art. 2740 c.c. nella disciplina del concordato e in generale nella regolazione negoziata della crisi d’impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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