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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11510 - pubb. 10/01/2014.

Opposizione allo stato passivo e onere di produzione di documenti prodotti in sede di verifica avanti al giudice delegato


Cassazione civile, sez. VI, 16 Gennaio 2012, n. 493. Est. Ceccherini.

Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Produzione di documenti in sede di verifica dei crediti - Successivo mancato deposito in sede di opposizione - Conseguenze - Preclusione per il giudice dell'opposizione di esame dei documenti e di disporre consulenza tecnica


In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell'art. 99, comma secondo, n. 4 legge fall., a pena di decadenza), nè può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti. (massima ufficiale)

Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Oneri probatori