Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11508 - pubb. 10/01/2014

Preliminare di compravendita e facoltà del curatore di sciogliersi anche in grado di appello e fino alla stipulazione del contratto definitivo

Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2006, n. 542. Est. Schirò.


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare di compravendita - Facoltà di recesso del curatore - Limiti temporali - Esecuzione volontaria o passaggio in giudicato di sentenza ex art. 2932 c.c. - Esercizio in grado di appello nel relativo giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Natura giuridica - Diritto potestativo di carattere sostanziale - Scelta discrezionale del curatore - Limiti - Precedente fallimento della controparte e opzione del curatore per il subingresso nel contratto - Rilevanza - Esclusione



In tema di fallimento, la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 72, quarto comma, legge fall., può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., resa in difetto di adempimento del preliminare, e dunque anche nel giudizio di appello: il limite alla proponibilità delle eccezioni in senso proprio, previsto dall'art. 345 cod. proc. civ., non assume infatti rilevanza rispetto al compimento dell'atto in esame, il quale costituisce esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale e manifestazione di una scelta discrezionale spettante al curatore, che opera direttamente sul contratto e può essere effettuata anche in sede stragiudiziale, senza vincoli di forma. A tale facoltà di scelta non osta la circostanza che anche la controparte sia stata dichiarata fallita e che il curatore di questo fallimento abbia manifestato la volontà di subentrare nel contratto preliminare, non rinvenendosi nei primi tre commi dell'art. 72 alcuna disposizione che attribuisca alla dichiarazione di subingresso, anteriormente azionata, la prevalenza rispetto alla successiva dichiarazione di scioglimento. (massima ufficiale)


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