Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11506 - pubb. 10/01/2014

Rapporto tra esecuzione concorsuale ed individuale del creditore fondiario: rimane valido il principio della priorità temporale

Cassazione civile, sez. I, 08 Settembre 2011, n. 18436. Est. Bisogni.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Mutuatario - Fallimento - Istituto credito fondiario - Esecuzione individuale dei beni ipotecati - Prosecuzione - Ammissibilità - Giudice delegato al fallimento - Vendita coattiva - Ammissibilità - Condizioni - Applicazione del principio anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia - Sussistenza



Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita; detto principio conserva la sua validità anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che, pur configurando diversamente la natura del credito fondiario ed estendendone grandemente la categoria, ha nel contempo conservato la tutela delle banche mutuanti, le quali possono instaurare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati, anche dopo il fallimento del debitore, ovvero intervenire nell'esecuzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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