Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11497 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Rovereto, 13 Ottobre 2014. .


Concordato preventivo - Falcidia dei privilegi generali - Parziale soddisfacimento dei chirografi - Presupposti - Concordato in continuità - Nozione di "nuova finanza"



Solo il patrimonio del debitore è vincolato alla soddisfazione, innanzitutto, dei creditori privilegiati speciali e generali secondo l'ordine dei privilegi stabilito dalla legge, e solo in subordine può essere destinato ai chirografari. Il debitore pertanto ha discrezionalità, nell'articolare la proposta ai creditori nel caso in cui l'offerta ai creditori di rango inferiore rispetto a quelli falcidiati, ed ai creditori chirografari, sia alimentata da "nuova finanza", ossia da risorse esterne al patrimonio del debitore: per tale deve intendersi, nel concordato in continuità, a mente dell'art. 160, co. 2, l.fall., tutto l'apporto finanziario che deriva dal concordato, quale che ne sia la fonte, diverso da quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio a valore di mercato, e così pure l'utile che derivi dalla continuità aziendale in tanto in quanto idoneo a garantire ai creditori una soddisfazione maggiore di quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)