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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11479 - pubb. 30/10/2014.

Relazione ex articolo 161, comma 3, L.F., reato di false attestazioni e relazioni ex articolo 236 bis L.F., misura cautelare della interdizione all’esercizio della professione di dottore commercialista


Tribunale di Torino, 16 Luglio 2014. Est. Macchioni.

Concordato preventivo - Relazione del professionista - Reato di false attestazioni e relazioni di cui all’articolo 236 bis L.F. - Omessa verifica di dati rilevanti per la fattibilità del piano - Misura cautelare dell’interdizione all’esercizio della professione


Sussistono gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’articolo 236 bis L.F. in capo al professionista attestatore che, nella relazione di cui all’articolo 161, comma 3, L.F. provveda a verificare l’esistenza e l’affidabilità della società offerente una garanzia di rilevante entità sulla quale si fonda la proposta di concordato e che, allo stesso modo, non verifichi l’identità del legale rappresentante di detta società che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità di cui sopra e che, ciò nonostante, si esprima in termini di certezza sulla fattibilità dell’operazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alberto Bringhenti


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